Sentenza del 09/10/2020 n. 21772 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La societa' aveva chiesto il rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011, deducendo l'incompatibilita' della disciplina nazionale con la direttiva 2008/118/CE. La CTR aveva riconosciuto il contrasto con la direttiva e concesso il rimborso limitatamente al 2010 (per il termine di adeguamento concesso dalla direttiva). L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva del consumatore finale a richiedere il rimborso, essendo il fornitore l'unico soggetto obbligato al pagamento dell'accisa e quindi titolare dell'azione di rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia (difetto di legittimazione del ricorrente consumatore), ritenendo che, in materia di accise e relative addizionali, il soggetto legittimato a chiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria sia il fornitore (soggetto passivo), mentre il consumatore deve chiedere la restituzione al fornitore con azione civilistica di ripetizione dell'indebito salvo il caso eccezionale in cui il rimborso tramite il fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile (es. fallimento). Di conseguenza la sentenza impugnata e' cassata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., il ricorso originario di (---) s.p.a. e' rigettato; spese compensate.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.) articolo 14, comma 2
"l'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata"
La Corte interpreta l'art.14 T.U.A. nel senso che il rimborso e' regolato per il soggetto passivo (il fornitore). L'articolo non attribuisce in via generale titolo all'utente finale a chiedere il rimborso direttamente all'amministrazione; il diritto al rimborso spetta primariamente al fornitore, che puo' poi rivalersi sul consumatore.
Direttiva 2008/118/CE del Consiglio (art. 1, par. 2; art. 9, par.2; art. 48)
La direttiva richiede che le imposizioni siano giustificate da finalita' specifiche (art.1.2). La CTR aveva ritenuto la normativa nazionale incompatibile perche' l'addizionale era destinata al ripiano del bilancio locale e non aveva finalita' specifiche; tuttavia la Cassazione ha deciso la controversia sul profilo della legittimazione e non sul conflitto di norme. L'art.48 (termine di adeguamento fino al 10/1/2010) incide sulla decorrenza degli effetti di incompatibilita' e sul diritto al rimborso.
Decreto Legge 2 marzo 2012, n.16, art.4, comma 10, conv. L. 2 aprile 2012, n.44
Atto con cui l'Italia ha adeguato la normativa nazionale in materia di accise/addizionali successivamente alla scadenza di adeguamento indicata dalla direttiva; utile per stabilire l'indebita percezione a partire da gennaio 2010 (come fatto dalla CTR).
Decreto Legge 28 novembre 1988, n.511, articolo 6, comma 3 (testo applicabile ratione temporis)
Stabilisce che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica sono dovute dai soggetti obbligati indicati nell'art.53 T.U.A. (fornitori) al momento della fornitura al consumatore e sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'accisa: questo norma la posizione del fornitore come soggetto passivo.
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n.504 (T.U.A.) - articoli vari (art.2, co.1; art.53, co.1, lett.a; art.16, co.3; art.56)
Art.2: obbligazione tributaria per prodotti soggetti ad accisa nasce alla fabbricazione o importazione; art.53: tra gli obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia sono i venditori che fatturano ai consumatori finali; art.16 e art.56: prevedono la possibilita' di rivalsa del soggetto passivo sul consumatore. Queste disposizioni confermano che il rapporto tributario e' tra amministrazione e fornitore, mentre la rivalsa e' un rapporto civile tra fornitore e consumatore.
Decreto Legge 30 settembre 1982, n.688, art.19, co.1 (conv. L. 27 novembre 1982, n.873)
"chi ha indebitamente corrisposto... ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere non e' stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale"
Norma applicabile solo quando i tributi non rilevano per l'ordinamento comunitario; disciplina il rimborso qualora non sia avvenuta la traslazione su altri.
Legge 29 dicembre 1990, n.428, art.29, comma 2 e 3
"I diritti doganali... riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti"
Per tributi rilevanti per l'ordinamento comunitario il rimborso e' previsto salvo prova che l'onere e' stato trasferito; l'amministrazione non puo' assumere la traslazione mediante semplici presunzioni.
Massime di principio
- In materia di accise e addizionali sull'energia elettrica il soggetto legittimato a richiedere il rimborso all'amministrazione e' il fornitore (soggetto passivo dell'imposta); il consumatore finale non ha, in via ordinaria, titolo diretto verso l'erario.
- Il consumatore che abbia subito l'addebito puo' esercitare l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore per ottenere la restituzione della quota di prezzo corrispondente all'accisa/addizionale.
- Solo in casi eccezionali — ad es. impossibilita' o eccessiva difficolta' di ottenere il rimborso tramite il fornitore (insolvenza, fallimento, o procedure nazionali che rendono praticamente impossibile l'esercizio del diritto) — il consumatore puo' essere legittimato ad agire direttamente contro l'amministrazione, previa allegazione e prova dello stato di fatto che giustifica la legittimazione straordinaria, nel rispetto del principio di effettivita' dell'Unione.
- La prova della traslazione dell'onere sull'utente grava sull'amministrazione quando questa intenda sottrarsi al rimborso; l'utente deve comunque provare, se vuole agire direttamente contro l'erario, che il fornitore non ha potuto o non ha chiesto il rimborso per ragioni concrete.
- I termini procedurali sono rilevanti: il fornitore ha un termine di decadenza per richiedere il rimborso dall'amministrazione (due anni dalla data del pagamento, con disposizioni particolari se segue sentenza civile), e, se il consumatore ottiene una sentenza definitiva contro il fornitore, quest'ultimo ha 90 giorni dal passaggio in giudicato per chiedere il rimborso all'amministrazione (disciplina ratione temporis).
- Nel processo la questione della legittimazione puo' essere rilevata d'ufficio e non e' necessario che l'amministrazione l'abbia sollevata in motivazione del diniego amministrativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 ott 2020Sentenza del 09/10/2020 n. 189 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
- Sentenza · 9 ott 2020Sentenza del 09/10/2020 n. 2926 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 9 ott 2020Sentenza del 09/10/2020 n. 2927 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 9 ott 2020Sentenza del 09/10/2020 n. 2928 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 9 ott 2020Sentenza del 09/10/2020 n. 2929 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 9 ott 2020Sentenza del 09/10/2020 n. 2930 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →