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Ordinanza

Ordinanza n. 2482/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento anche con decreto presidenziale monocratico inaudita altera parte ai sensi dell’art. 56 c.p.a.: A) della nota dell’Ufficio IV - Archivio Nazionale dei Contratti del CNEL, pervenuta in data 2 febbraio 2026, con la quale si comunica che “non è possibile acquisire la documentazione da voi inviata in deposito” relativa ai rinnovi dei CCNL in oggetto; B) della nota di convocazione pervenuta in data 29 gennaio 2026, priva di sottoscrizione e di indicazione del responsabile del procedimento, con cui si invita la ricorrente a un’“audizione informale” fissata per il giorno 11 febbraio 2026; C) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la nota di richiesta informazioni del 20 gennaio 2026 nella parte in cui prefigura l'esercizio di un potere di sindacato di merito. nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro di provvedere alla pubblicazione dei seguenti accordi di rinnovo contrattuale depositati dalla ricorrente:  Rinnovo Servizi Ausiliari Integrati (V719) Rinnovo Turismo Pubblici Esercizi (H05K) Rinnovo Terziario Avanzato (H02D) Rinnovo Studi Professionali e Agenzie di Assicurazione (V720) Rinnovo Metalmeccanico Installazione d’Impianti, Odontotecnico (C070) e per la conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere entro un termine perentorio, con nomina sin d’ora di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19.3.2026: per l’annullamento A) del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL, approvato il 18 dicembre 2025 e pubblicato in G.U. n. 5 dell'08.01.2026, nella parte di interesse e in particolare nell'art. 35; B) della delibera assunta dalla Commissione dell'Informazione nella seduta del 12 febbraio 2026, con cui è stata disposta la sospensione di ogni decisione in merito alla pubblicazione dei CCNL depositati dalla ricorrente, come da comunicazione Prot. CNEL 0000588; C) delle Direttive della Commissione dell'Informazione dell'11 settembre 2025, nella parte di interesse e in particolare nell'art. 8, quale atto presupposto; D) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la nota di richiesta informazioni del 20 gennaio 2026 nella parte in cui prefigura l'esercizio di un potere di sindacato di merito

Giustizia amministrativa202601512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti del CNEL relativi al mancato deposito e alla sospensione della pubblicazione di accordi di rinnovo di contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché disposizioni regolamentari e direttive concernenti la procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la nota con cui l'Ufficio IV - Archivio Nazionale dei Contratti del CNEL comunicava l'impossibilità di acquisire la documentazione depositata relativa a cinque rinnovi di CCNL; la nota di convocazione a un'audizione informale, ritenuta priva di sottoscrizione e dell'indicazione del responsabile del procedimento; la nota di richiesta di informazioni del 20 gennaio 2026, nella parte in cui avrebbe prefigurato un sindacato di merito dell'amministrazione; nonché, con motivi aggiunti, il regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL, in particolare l'art. 35, la delibera della Commissione dell'Informazione del 12 febbraio 2026 di sospensione di ogni decisione sulla pubblicazione degli accordi e le direttive della Commissione dell'Informazione dell'11 settembre 2025, in particolare l'art. 8. La ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo del CNEL di pubblicare gli accordi e la condanna dell'amministrazione a provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nella fase cautelare il giudice ha rilevato che il rinnovo contrattuale è intervenuto tra soggetti diversi da quelli del contratto originario e che l'attribuzione del codice alfanumerico richiesto potrebbe incidere sulle relazioni sindacali intrattenute da altre associazioni rappresentative firmatarie del contratto originario.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, precisando che la valutazione è stata compiuta allo stato degli atti e con il sommario esame proprio della fase cautelare, con riserva di ogni profilo di merito. Ha considerato rilevante il fatto che il rinnovo del contratto collettivo sia stato stipulato da soggetti diversi dai firmatari del contratto originario, ravvisando il rischio che l'attribuzione del nuovo codice alfanumerico richiesto incida sulle relazioni sindacali delle altre associazioni rappresentative firmatarie dell'originario contratto. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, poiché il contratto collettivo stipulato dalla ricorrente, anche qualora fosse assegnato un nuovo codice CCNL, resterebbe produttivo di effetti nei limiti della rappresentanza di ciascun soggetto firmatario, secondo quanto rappresentato dall'Archivio Nazionale dei Contratti nella comunicazione del 2 febbraio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione. L'ordinanza non definisce il merito delle domande di annullamento, accertamento e condanna.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare amministrativa; il giudice ne ha escluso la sussistenza.

  • art. 56 c.p.a.

    La ricorrente ha chiesto anche una misura cautelare monocratica senza previa audizione delle parti, ma l'ordinanza collegiale ha deciso la domanda cautelare respingendola.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando il rinnovo di un contratto collettivo nazionale di lavoro sia intervenuto tra soggetti diversi dai firmatari del contratto originario, l'attribuzione di un nuovo codice identificativo può essere valutata come potenzialmente incidente sulle relazioni sindacali delle associazioni rappresentative firmatarie dell'originario contratto, con riserva dell'approfondimento nel merito.
  • Il periculum in mora è escluso quando, anche in assenza dell'attribuzione del codice CCNL richiesto, il contratto collettivo stipulato dal ricorrente conserva comunque produttività nei limiti della rappresentanza di ciascun soggetto firmatario.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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