Sentenza n. 1010/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 788/2024 depositata in data 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 788/2024, con mancato pagamento delle somme riconosciute a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 788/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata. La sentenza aveva riconosciuto a uno dei ricorrenti il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2020/2021, per euro 500,00, e all'altra ricorrente il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 1.000,00, condannando il Ministero a mettere a disposizione tali somme. I ricorrenti hanno dedotto il mancato pagamento, anche parziale, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche. L'ottemperanza non comprendeva le spese di lite della sentenza del giudice ordinario, distratte in favore dei difensori. È stata inoltre richiesta una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Dalla documentazione e dalle dichiarazioni dei ricorrenti risultava che il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale; l'amministrazione, pur costituita, non aveva contestato l'esistenza o l'ammontare del credito né fornito informazioni sull'adempimento. Il Ministero è stato quindi condannato a pagare integralmente le somme dovute entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La penalità di mora richiesta è stata negata, perché, considerato il tempo trascorso e l'entità delle somme, la sua applicazione sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte delle amministrazioni deve essere decorso prima di poter procedere all'esecuzione coattiva del titolo; decorso tale termine senza pagamento, può essere dichiarata l'inottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato e ritualmente notificata, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche consente di accertare l'inottemperanza quando l'amministrazione non abbia eseguito il pagamento.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente alla prova del mancato pagamento, consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare il pagamento integrale delle somme dovute.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo il termine per l'intervento sostitutivo e ponendo i relativi costi a carico dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
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