Ordinanza n. 3741/2026 - Roma, Sezione 5
per l'accertamento del diritto di accesso ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 in ordine ai documenti oggetto dell’istanza ostensiva formulata dalla ricorrente in data 22 agosto 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancato riscontro all'istanza di accesso documentale del 22 agosto 2025 relativa alla procedura selettiva e alla graduatoria provinciale permanente del personale ATA per la provincia di Brescia
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'accertamento del diritto di accesso ai documenti richiesti con istanza del 22 agosto 2025, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. L'accesso riguardava documenti inerenti alla graduatoria provinciale permanente del personale ATA, profilo di assistente amministrativo, per la provincia di Brescia, nella quale la ricorrente era inserita. Il TAR ha rilevato che la procedura selettiva era stata bandita dall'Ufficio scolastico regionale della Lombardia e che, ai sensi dell'art. 13 del bando, gli adempimenti e i provvedimenti relativi alla procedura erano delegati ai dirigenti degli Uffici scolastici provinciali, compresi l'esame delle domande, l'esclusione, la formazione e l'approvazione della graduatoria e l'assunzione dei candidati. La questione esaminata è stata quindi quella della competenza territoriale del TAR Lazio rispetto alla controversia di accesso.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, sia in base al criterio della sede sia in base al criterio degli effetti diretti previsto dall'art. 13 c.p.a. Il processo potrà proseguire davanti al giudice indicato mediante riassunzione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il TAR non ha deciso nel merito il diritto di accesso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Costituiscono la base normativa della domanda di accertamento del diritto di accesso documentale, il cui merito non è stato esaminato dal TAR Lazio.
art. 13 c.p.a.
È stato applicato per individuare la competenza territoriale del giudice amministrativo, anche in relazione al criterio degli effetti diretti; la competenza è stata declinata in favore del TAR Lombardia, Sezione di Brescia.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'accesso a documenti inerenti a una procedura selettiva gestita da articolazioni territoriali dell'amministrazione, la competenza territoriale deve essere individuata considerando sia la sede dell'autorità cui è riferibile l'attività amministrativa sia il luogo in cui si producono gli effetti diretti del provvedimento o dell'attività contestata.
- Quando il giudice amministrativo dichiara la propria incompetenza territoriale in favore di un altro TAR, il processo può proseguire davanti al giudice indicato mediante riassunzione entro il termine perentorio stabilito nell'ordinanza; nel caso deciso, il termine era di trenta giorni dalla comunicazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 153/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 154/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 155/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 606/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 1255/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 1256/2026 - Roma, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →