Cassazione Civile, Ordinanza n. 13152/2024 del 13/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società appaltatrice aveva agito per ottenere il pagamento di riserve relative a un contratto di appalto pubblico avente a oggetto la sistemazione di una tangenziale. In particolare, chiedeva il riconoscimento di maggiori oneri di sicurezza sostenuti nell’esecuzione dei lavori. Il Tribunale aveva accolto l’eccezione di decadenza sollevata dalla controparte in relazione alla mancata tempestiva iscrizione delle riserve; la Corte d’appello, invece, aveva escluso la decadenza in via generale ma aveva ritenuto tardiva, nel merito, la riserva concernente l’inadeguatezza del compenso contrattuale per oneri di sicurezza. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione delle norme del codice degli appalti pubblici e della disciplina sulle riserve, sostenendo che la pretesa era tempestiva perché non riguardava singole partite di lavoro, ma una domanda generale proponibile sino alla chiusura del registro di contabilità e al conto finale; aggiungeva che si trattava di oneri connessi alla tutela della salute dei lavoratori e che le variazioni in aumento derivavano da fatti non soggetti a registrazione contabile. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che anche i maggiori costi per le misure di sicurezza devono essere oggetto di tempestiva riserva nel registro di contabilità o negli altri documenti contabili, con specificazione del titolo e dell’ammontare della pretesa e successiva conferma al conto finale. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva adeguatamente specificato i fattori generativi dei maggiori oneri e che, ove si invochi una questione nuova non trattata in sentenza, incombe sul ricorrente l’onere di dimostrarne la precedente deduzione e di indicare l’atto in cui ciò è avvenuto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società appaltatrice. Ha confermato il principio per cui le pretese dell’appaltatore relative ai maggiori costi di sicurezza in appalto pubblico devono essere tempestivamente riservate nei documenti contabili previsti dalla disciplina degli appalti, poiché si tratta di fatti incidenti sull’opera commissionata e idonei a tradursi in maggiori lavori/costi. Ha inoltre osservato che la doglianza era formulata in modo generico e, per quanto attinente a una questione eventualmente nuova, non era stata dimostrata la sua precedente deduzione nel giudizio di merito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
è il vizio dedotto nel ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 33 D.M. n. 145/2000
richiamato come base dell’eccezione di decadenza rispetto all’iscrizione delle riserve nell’appalto pubblico.
art. 39 del Capitolato per gli appalti pubblici regionali
richiamato come fonte della disciplina sulla decadenza dalle riserve.
art. 190 d.P.R. n. 207/2010
richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’omissione della riserva consolida solo i fatti registrati e non quelli estranei alla contabilità.
art. 165 d.P.R. n. 554/1999
richiamato, ratione temporis, a sostegno della tesi sull’ambito dei fatti soggetti a registrazione contabile.
art. 53 r.d. 25 maggio 1895, n. 350
la Corte lo richiama come norma che impone la tempestiva iscrizione delle riserve ed esprime un principio generale a tutela della pubblica amministrazione appaltante.
art. 65 R.D. 12/1941
richiamato per affermare che la funzione nomofilattica spetta alla Corte di cassazione, non alle pronunce arbitrali invocate dalla ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Negli appalti pubblici l’appaltatore che chieda il rimborso di maggiori costi di sicurezza deve iscrivere tempestivamente la riserva nei documenti contabili previsti, indicando titolo e ammontare della pretesa e confermandola al conto finale.
- La disciplina delle riserve ha una funzione di tutela della stazione appaltante, che deve essere posta in grado di verificare immediatamente l’esistenza e l’entità dell’obbligazione dedotta dall’appaltatore.
- Anche quando il pregiudizio sia continuativo o il quantum sia determinabile solo successivamente, la riserva deve essere formulata tempestivamente al momento dell’insorgenza del fatto lesivo; resta possibile una successiva precisazione quantitativa.
- La deduzione in cassazione di una questione di fatto o mista, se non trattata nella sentenza impugnata, è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente di averla già sottoposta al giudice di merito e in quale atto del giudizio precedente.
- Le pronunce arbitrali contrarie non hanno rilievo nomofilattico e non possono prevalere sull’orientamento di legittimità della Corte di cassazione.
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