Cassazione Penale, Sentenza n. 48043/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di concorso in tentata estorsione aggravata (art. 416 bis c.p.). La difesa contestava la valutazione dei "gravi indizi di colpevolezza", sostenendo che gli elementi a carico erano basati su intercettazioni fra terzi non direttamente coinvolgenti il ricorrente, sulla errata identificazione del soggetto citato nelle conversazioni come Donatiello, sull'assenza di un ruolo criminoso documentato nel territorio e sull'omessa considerazione di ipotesi alternative e delle dichiarazioni del collaboratore Palmisano.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano reiterativi di questioni già esaminate e risolte dal tribunale del riesame; ha ritenuto che il giudice del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi mediante l'analisi di intercettazioni e dichiarazioni di più chiamanti in correità che collegavano il nomignolo del ricorrente ai fatti e al ruolo direttivo nella locale criminalità. La Corte ha escluso vizi di omessa motivazione sulle ipotesi alternative e ha ritenuto congrua la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; disposizione per gli adempimenti di cancelleria (art. 94 disp. att. c.p.p.). (Decisione emessa il 18/10/2022).
Norme richiamate
art. 416 bis c.p.
concorso in tentata estorsione aggravata
La norma delimita il reato contestato; la Corte ha dato rilievo alla gravità degli indizi relativi alla partecipazione e al ruolo direttivo dell'indagato nella locale criminalità ai fini della custodia cautelare
art. 173 disp. att. c.p.p.
riassunto dei motivi ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
Usato per sintetizzare e raggruppare i motivi del ricorso di cassazione ai fini dell'esame
art. 606 cod. proc. pen. lett. b) e c)
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
Rinvio ai motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto tali censure come reiterative delle questioni già esaminate dal giudice del riesame e pertanto non ammissibili
Sez. Un. 22/03/2000, n. 11 (giurisprudenza)
principio sul giudizio di legittimità in tema di misure cautelari
Richiamato il principio secondo cui la Cassazione, nel controllo di provvedimenti cautelari, deve verificare solo l'adeguatezza e la congruenza della motivazione rispetto ai canoni logici e di diritto, senza procedere a una rinnovata valutazione del materiale probatorio
art. 616 cod. proc. pen.
conseguenze per la declaratoria di inammissibilità
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare sanzione pecuniaria alla parte che propone ricorso inammissibile; la Corte ha applicato la sanzione di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.
adempimenti di cancelleria
Richiama gli adempimenti consequenziali alla pronunzia di cassazione (comunicazioni e formalità di cancelleria)
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari, non reinquadra il materiale probatorio: verifica soltanto se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario secondo logica e diritto.
- Gli elementi indiziari possono essere costituiti anche da intercettazioni fra terzi e da dichiarazioni di più fonti; la loro efficacia è valutata in base alla congruenza complessiva e alla presenza di riscontri che colleghino il soggetto ai fatti contestati.
- Le censure che ripropongono valutazioni squisitamente fattuali già esaminate dal giudice del riesame sono, di regola, inammissibili in Cassazione se il merito è stato adeguatamente motivato.
- L'esistenza di ipotesi alternative e di altri soggetti potenzialmente coinvolti deve essere specificamente considerata dal giudice di merito; la mancata ritenuta di tali alternative è sindacabile in Cassazione solo se vi è omessa o contraddittoria motivazione.
- Le dichiarazioni di collaboratori o di terzi vanno valutate nel loro valore di riscontro: la loro presenza non obbliga la concessione della misura, ma può costituire elemento idoneo a rafforzare il quadro indiziario quando siano coerenti e integrate da altri elementi.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte soccombente può essere condannata a rifondere le spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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