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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15381/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del GIP del Tribunale di Lecce era stata applicata, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.400 di multa nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, commesso in Gallipoli il 23 maggio 2024; era stata inoltre disposta la confisca e distruzione di quanto sequestrato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge per la mancata declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; 2) violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte ha rilevato che il ricorso era proposto avverso una sentenza di patteggiamento, dunque soggetta ai limiti di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ha ricordato che, per i ricorsi successivi al 3 agosto 2017, sono proponibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha quindi ritenuto che le doglianze sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sulla riqualificazione non rientrassero, nel caso concreto, in censure ammissibili, anche perché la sentenza dava conto delle risultanze investigative, della corretta determinazione della pena e dell'assenza di condizioni per una pronuncia più favorevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che fosse proposto contro una sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti e che le censure formulate non fossero deducibili nei limiti consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiama il rito del patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti, cui si applicano i limiti speciali di impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Per i ricorsi proposti contro sentenze di patteggiamento, limita i motivi ammissibili a specifiche censure: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ribadisce che il proscioglimento immediato richiede una specifica motivazione solo se dagli atti emergano concreti elementi di non punibilità; altrimenti basta il richiamo, anche implicito, all'avvenuta verifica dell'insussistenza delle condizioni di proscioglimento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    Regola le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria salvo assenza di colpa.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    È la fattispecie oggetto della sentenza di patteggiamento e del ricorso; la difesa chiedeva la riqualificazione nel medesimo comma 5, ma la Corte non entra nel merito perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    È la fattispecie oggetto della sentenza di patteggiamento e del ricorso; la difesa chiedeva la riqualificazione nel medesimo comma 5, ma la Corte non entra nel merito perché il ricorso è inammissibile.

  • l. n. 103/2017, art. 1, comma 51

    È richiamata per individuare il regime temporale dei ricorsi avverso sentenze di patteggiamento proposti dal 3 agosto 2017.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    È richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini della condanna pecuniaria.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo entro i limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure estranee a tali limiti sono inammissibili.
  • Nel rito del patteggiamento, la motivazione sul controllo ex art. 129 c.p.p. può essere sintetica o implicita, purché non emergano dagli atti concreti elementi idonei a imporre una specifica verifica di cause di non punibilità.
  • Chi accetta il patto processuale del patteggiamento rinuncia, in linea generale, a contestare in cassazione il contenuto dell'accordo, salvo i soli vizi deducibili nei casi consentiti dalla legge.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

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