Cassazione Penale, Sentenza n. 8981/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Larino del 17/05/2022 che aveva dichiarato "non doversi procedere" nei confronti di Savini per remissione di querela in relazione al reato di truffa aggravata. Il Procuratore Generale ha dedotto che la fattispecie è aggravata (art. 61 n.5 c.p., con richiamo alle disposizioni di cui all'art. 640 c.p. e al n.2-bis) e, perciò, procedibile d'ufficio; la difesa ha eccepito l'inammissibilità del ricorso del P.G. per difetto di acquiescenza del Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 593-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale: ha ritenuto che la truffa aggravata contestata (art. 61 n.5 e art. 640 c.p., con riferimento al n.2-bis) è procedibile d'ufficio perché l'aggravante consiste nell'avvalersi di circostanze di tempo/luogo tali da ostacolare la difesa privata; il Tribunale di Larino ha errato nel qualificare la fattispecie come procedibile a querela e nel dare rilievo alla remissione di querela. La sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono rinviati alla Corte d'Appello di Campobasso per il giudizio. La Corte ha inoltre ritenuto ammissibile il ricorso del P.G. nonostante la mancata impugnazione tempestiva da parte del PM di primo grado, in quanto sussisteva acquiescenza (anche tacita) e la disciplina sulla legittimazione del Procuratore Generale interpretata dalle Sezioni Unite n. 21716/2023.
Norme richiamate
art. 640 cod.pen. (truffa) e n.2-bis del secondo comma e terzo comma
La fattispecie di truffa con l'aggravante di cui all'art. 61 n.5, e con le previsioni normative richiamate, può essere qualificata come procedibile d'ufficio quando l'aggravante si sostanzia nell'avvalersi di circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la difesa privata; in tal caso la remissione di querela non impedisce l'azione penale
art. 61 n.5 cod.pen.
Aggravante che, se concretamente configurata come uso di circostanze ostacolanti la difesa privata, incide sulla procedibilità trasformando la fattispecie in procedibile d'ufficio
art. 152 cod.pen. e art. 340 cod.proc.pen. (remissione di querela)
La remissione di querela è causa di estinzione del reato quando la procedibilità è a querela; tuttavia se il reato è procedibile d'ufficio tale remissione non estingue l'azione
art. 529 cod.proc.pen. (sentenza di non doversi procedere)
La sentenza che pronuncia la non procedibilità per cause indicate è una sentenza di proscioglimento e va inquadrata nelle regole sulle sentenze di proscioglimento
art. 129 cod.proc.pen.
Il giudice deve dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato con sentenza quando il reato si è estinto (es. per remissione di querela)
art. 593 cod.proc.pen. e art. 593-bis cod.proc.pen.
L'art. 593 consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento; l'art. 593-bis (introdotto dal D.Lgs. n.11/2018) ha ridefinito la legittimazione all'impugnazione nella parte pubblica stabilendo che il Procuratore Generale può appellare solo in caso di avocazione o di acquiescenza del Procuratore della Repubblica
art. 569 cod.proc.pen. (ricorso immediato per cassazione, ricorso per "saltum")
Il ricorso per cassazione immediato (ricorso per saltum) è ammesso contro sentenze appellabili; se la Corte di cassazione accoglie il ricorso per saltum annullando con rinvio, deve trasmettere gli atti al giudice competente per l'appello
D.Lgs. n.150/2022
Ha ristretto il potere di appello del pubblico ministero per tutte le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con sola pena pecuniaria o pena alternativa, rendendo tali proscioglimenti inappellabili dal P.M.
D.Lgs. n.11/2018 (riforma art. 593-bis e disciplina degli appelli pubblici)
Ha riorganizzato i poteri di impugnazione nella parte pubblica, eliminando l'impugnazione congiunta e prevedendo limiti e condizioni per l'intervento del Procuratore Generale
Sezioni Unite, sentenza n. 21716/2023 (Cassazione)
La pronuncia chiarisce che l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica a favore del Procuratore Generale si concretizza attraverso le intese o il coordinamento previsti dall'art. 166-bis disp. att.; il Procuratore Generale che propone impugnazione si assume la responsabilità di avere esercitato il potere-dovere di coordinamento e il relativo vizio non è sindacabile dal giudice dell'impugnazione. Inoltre conferma che il P.G., se legittimato, può proporre ricorso per saltum e che in caso di annullamento con rinvio gli atti vanno al giudice competente per l'appello
Massime di principio
- Se l'aggravante prevista dall'art. 61 n.5 si realizza con modalità che ostacolano la difesa privata, la fattispecie di truffa va qualificata come procedibile d'ufficio e la remissione di querela non estingue l'azione penale
- La sentenza di "non doversi procedere" per remissione di querela è una sentenza di proscioglimento; il pubblico ministero può impugnarla salvo i limiti introdotti per i reati perseguibili solo con pena pecuniaria o pena alternativa
- Il Procuratore Generale può proporre impugnazione (anche ricorso per saltum) quando sussiste acquiescenza o avocazione del Procuratore della Repubblica; la mancata impugnazione del PM di primo grado nel termine può essere interpretata come acquiescenza tacita se sussistono le condizioni di coordinamento richieste
- Se il P.G. propone ricorso per cassazione immediato (per saltum) e la Corte annulla con rinvio, gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per l'appello (non al giudice di primo grado)
- Nel valutare l'ammissibilità di un ricorso del P.G. per difetto di legittimazione, il giudice non sindaca il merito della intesa tra uffici ma verifica la sussistenza della legittimazione secondo i criteri di coordinamento e le pronunce delle Sezioni Unite
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