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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40482/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zidan impugnava la sentenza che lo aveva condannato per tentata rapina aggravata e lesioni, lamentando: (i) errata applicazione dell'art. 110 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione sul tipo di concorso (il giudice di primo grado avrebbe parlato di concorso materiale mentre la Corte d'appello di concorso morale, senza individuare concretamente il contributo causale dell'imputato); (ii) errata valutazione dell'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 3-bis cod. pen., poiché il luogo (sottopasso) non avrebbe realmente impedito la fuga né la reazione della vittima data la presenza di passanti e videosorveglianza; (iii) mancato riconoscimento prevalente delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., in considerazione della giovane età, dell'assenza di precedenti, dei comportamenti post factum (lettera di scuse, offerta di risarcimento di €250 e collaborazione indicante un soggetto non identificato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non fosse consentito al giudice di legittimità rivedere la valutazione di fatto e la diversa comparazione delle prove operata dai giudici di merito se non in presenza di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Sul punto dell'art. 110 cod. pen. la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito che hanno rilevato un contributo sia morale (presenza e adesione all'azione) sia materiale (tenuta ferma della persona offesa), non essendo ammessa qui una diversa comparazione delle fonti probatorie. Quanto all'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 3-bis, la Corte ha confermato che è sufficiente che il luogo renda più difficoltosa la privata difesa (anche se non la impedisca completamente). Sul bilanciamento attenuanti/aggravanti la Cassazione ha ritenuto che non sussistessero ragioni per ritenere un arbitrio o illogicità tali da giustificare intervento. Ha inoltre condannato la parte privata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferito al concorso di persone nel reato; la Cassazione richiama il principio per valutare se l'imputato abbia dato un contributo causale all'evento. Tuttavia la valutazione del tipo di concorso (morale o materiale) è riservata al giudice di merito salvo manifesta illogicità.

  • art. 628 comma 3 n. 3-bis cod. pen.

    Aggravante connessa al luogo; la Corte interpreta la norma nel senso che è sufficiente che il luogo renda più difficoltosa la difesa privata (anche se non la impedisce totalmente), per ravvisare l'aggravante.

  • art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen.

    Aggravante riferita ad eventuali modalità o circostanze (menzionata nel motivo relativo al confronto con le attenuanti); la Cassazione verifica che il giudice del merito abbia compiuto un bilanciamento non arbitrario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte, con provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, di condannare la parte privata al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende; applicata per disporre l'ammenda di €3.000,00 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • legge 20 febbraio 2006 n. 46

    Riferita alla disciplina che ha ribadito il ruolo della Cassazione come giudice della motivazione; richiamata per sottolineare i limiti del controllo di legittimità sulla valutazione di fatto.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965)

    Citazione che chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito: non sono deducibili censure che richiedano una diversa comparazione della prova ovvero contestino la persuasività del giudice di merito se non quando emergano vizi di motivazione gravi (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà).

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti né rifa la valutazione delle prove: può intervenire solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione sui punti essenziali.
  • Quando si contesta il tipo di concorso (morale vs materiale), il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a chiedere una diversa comparazione delle prove senza dimostrare una palese contraddittorietà o lacuna motivazionale.
  • L'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 3-bis può essere riconosciuta anche quando il luogo 'ostacola' la difesa privata senza necessariamente impedirla completamente; la valutazione delle caratteristiche del luogo è di merito.
  • Il giudizio di prevalenza tra aggravanti e attenuanti è sindacabile in cassazione solo se il bilanciamento è frutto di arbitrio o di un ragionamento illogico; semplici dissensi sulla valutazione non sono sufficienti.
  • Comportamenti post factum come offerte di risarcimento o lettere di scuse possono essere considerati nella valutazione delle attenuanti, ma non garantiscono automaticamente la prevalenza delle attenuanti se i giudici di merito li ritengono insufficienti.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a un'ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p., specialmente se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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