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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14167/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Un soggetto ha agito contro un avvocato chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, assumendo che il professionista avesse gestito in modo negligente e persino ostile un incarico di consulenza finalizzato a operazioni societarie e aziendali volte a contenere il dissesto di un gruppo imprenditoriale. Secondo l'attore, tale attività professionale sarebbe stata svolta non solo nell'interesse della società, ma anche in suo favore personale, e l'avvocato avrebbe invece favorito soggetti appartenenti al gruppo concorrente, contribuendo al fallimento della società capogruppo. Il tribunale ha rigettato la domanda; la corte d'appello ha confermato, ritenendo non provata l'esistenza di un incarico professionale conferito personalmente all'attore, distinto dalla società, valorizzando il fatto che gli atti erano stati sottoscritti dallo stesso interessato, che non risultavano provate condotte di captazione della volontà o una macchinazione, che le dichiarazioni e intercettazioni non costituivano confessione né prova decisiva, e che le istanze istruttorie non trascritte nell'atto di appello erano inammissibili. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: (1) falsa applicazione delle norme sulla prova del mandato e sul contratto d'opera professionale, per avere la corte preteso una prova scritta e non valorizzato dichiarazioni e presunzioni; (2) motivazione apparente e omesso esame sulla prova del mandato, oltre a errata esclusione del valore confessorio di una lettera; (3) violazione delle norme sulle impugnazioni e sulle prove per avere dichiarato inammissibili le istanze istruttorie non trascritte in appello; (4) omessa pronuncia sulla domanda di responsabilità extracontrattuale e sull'asserita condotta omissiva; (5) omessa pronuncia e omesso esame sul danno non patrimoniale. Il professionista ha proposto ricorso incidentale per lamentare l'omessa pronuncia sulla propria domanda di manleva e rimborso verso l'assicurazione, inclusi i costi di resistenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo non autosufficiente e comunque diretto a sollecitare una rivisitazione del merito, poiché la corte territoriale non aveva affermato la necessità della forma scritta, ma solo la necessità di una prova particolarmente rigorosa in mancanza di scritto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, escludendo che ricorressero i vizi estremi di motivazione apparente e rilevando inoltre la preclusione del vizio di omesso esame per la doppia conforme, oltre alla non configurabilità di una confessione stragiudiziale in senso tecnico. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché le istanze istruttorie non accolte in primo grado devono essere riproposte specificamente in appello e perché il ricorrente non le aveva trascritte in ricorso. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancata indicazione del contenuto delle domande e delle decisioni di merito sui profili extracontrattuali. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine breve successivo alla notificazione della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale; quelle tra ricorrente incidentale e compagnia assicurativa sono state compensate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 1703 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un mandato professionale; la Corte non ne afferma una regola specifica, ma reputa infondato/inammissibile il motivo perché diretto contro una motivazione diversa da quella della sentenza impugnata

  • art. 2222 c.c.

    richiamato dal ricorrente per qualificare il rapporto come contratto d'opera professionale; la Corte non accoglie la censura perché attacca in modo non coerente la motivazione di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte conferma che la prova dell'incarico non era stata fornita

  • art. 2725 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di prova del contratto; la Corte esclude che la sentenza abbia preteso la forma scritta

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dal ricorrente per le presunzioni; la Corte ritiene che la censura miri solo a una rivalutazione del merito

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la prova presuntiva; la Corte non accoglie il motivo

  • art. 2730 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la confessione; la Corte ritiene che la dichiarazione valorizzata non avesse contenuto confessorio

  • art. 2733 c.c.

    richiamato dal ricorrente e connesso al tema della confessione; la Corte esclude il vizio denunciato perché la valutazione del contenuto confessorio è attività di merito

  • art. 2735 c.c.

    richiamato dal ricorrente sulla confessione stragiudiziale; la Corte non ravvisa un errore di diritto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato per denunciare violazioni di legge; la Corte dichiara i motivi inammissibili perché non si confrontano con la ratio decidendi o mirano al riesame del merito

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per vizi processuali e omessa pronuncia; la Corte esclude la configurabilità del vizio nei termini dedotti

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame e motivazione apparente; la Corte ribadisce il sindacato ridotto al minimo costituzionale e la preclusione in caso di doppia conforme

  • art. 360, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per error in procedendo; la Corte lo ritiene non fondato nei termini dedotti

  • art. 342 c.p.c.

    la Corte d'appello ha ritenuto inammissibili i capitoli non trascritti nell'atto di appello; la Cassazione conferma la necessità di specificità dell'impugnazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia; la Corte dichiara inammissibile il motivo per difetto di specificità e di autosufficienza

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in relazione alla pretesa novità della domanda extracontrattuale; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del ricorso

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alle prove; la Corte non accoglie la censura

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di prova testimoniale; la Corte non accoglie la censura

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sulla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non è consentita una rivalutazione del merito

  • art. 33 l. fall.

    richiamato nel contesto della relazione del curatore fallimentare esaminata dai giudici di merito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme preclude il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, salvo diversa indicazione delle ragioni di fatto delle due decisioni

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    il motivo che non si confronta con la decisione impugnata è qualificato come non motivo e dichiarato inammissibile

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    impone l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti e dei motivi rilevanti, pena l'inammissibilità

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato per il regime di riproposizione delle istanze istruttorie nel grado d'appello

  • art. 346 c.p.c.

    la presunzione di rinuncia riguarda domande ed eccezioni, non automaticamente le istanze istruttorie

  • art. 334 c.p.c.

    il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile

  • art. 325 c.p.c.

    indicato per il termine breve di impugnazione decorso dalla notificazione della sentenza

  • art. 1917 c.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale per la domanda di manleva verso l'assicurazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In una controversia sulla responsabilità professionale dell'avvocato, chi allega l'esistenza di un incarico professionale deve fornire una prova specifica e convincente del rapporto dedotto; in difetto, ogni ulteriore questione sulla responsabilità e sul danno resta priva di base giuridica.
  • La mancanza di forma scritta del contratto di prestazione d'opera professionale non implica di per sé l'invalidità del rapporto né impone necessariamente la prova scritta, ma può richiedere una dimostrazione particolarmente rigorosa quando l'incarico asserito sia ampio e complesso.
  • La censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e finisce per criticare una motivazione diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo nei ristretti casi di anomalia costituzionalmente rilevante della motivazione; non è denunciabile per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione contro una sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado, salvo che il ricorrente indichi specificamente le ragioni di fatto divergenti tra i due giudizi.
  • Le dichiarazioni di una parte non sono automaticamente confessione stragiudiziale: la qualificazione del loro contenuto come confessorio appartiene alla valutazione di merito, salvo errori di diritto nella sussunzione.
  • Le istanze istruttorie non accolte in primo grado devono essere riproposte in appello in modo specifico e non mediante generici rinvii agli atti; in cassazione, inoltre, occorre trascrivere o quantomeno indicare puntualmente il contenuto delle richieste e la loro decisività.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti: la mancata indicazione del contenuto degli atti processuali e della loro rilevanza impedisce il controllo di legittimità e comporta inammissibilità.
  • Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, e la soccombenza ai fini delle spese resta imputata alla sola parte che ha proposto il ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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