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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02506/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché proposto per un motivo non consentito nei limiti dell'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione una sentenza del GIP con cui era stata applicata la pena su richiesta delle parti. Nel ricorso ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica dei fatti. La Corte rileva però che il motivo, per come formulato, non rientra tra quelli consentiti contro le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dopo la modifica introdotta dalla L. n. 103/2017. Inoltre osserva che la dedotta erroneità presupporrebbe un accertamento di fatto sull'epoca di commissione delle condotte, attività non consentita in sede di legittimità. Ne consegue il giudizio di inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, avverso la quale il ricorso per cassazione è soggetto ai limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso per cassazione contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. è ammissibile solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 51

    la disciplina limitativa dell'impugnazione si applica dal 3 agosto 2017 alle richieste di applicazione della pena formulate successivamente a tale data.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
  • La deduzione di un'erronea qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile solo se la censura non richiede un accertamento in fatto precluso al giudice di legittimità.
  • La disciplina limitativa dell'impugnazione introdotta dalla L. n. 103/2017 si applica alle richieste di applicazione della pena formulate dopo la sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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