Cassazione Civile, Ordinanza n. 35302/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intercorso tra un soggetto formalmente indicato come socio di una società semplice e la società stessa. Il Tribunale prima e la Corte d'appello poi hanno ritenuto che il rapporto associativo fosse solo apparente e che, in concreto, la prestazione fosse resa in regime di subordinazione; su tale base è stato condannato il soggetto collettivo al pagamento di somme di lavoro quantificate dal CTU. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione dell'art. 116 c.p.c. perché i giudici di merito avrebbero fondato la decisione su prove acquisite in altro procedimento senza rituale acquisizione e senza consentire il contraddittorio; 2) nullità della sentenza e vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe motivato in modo contraddittorio, richiamando solo quelle risultanze di altro giudizio; 3) ancora violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere valorizzato le risultanze istruttorie del giudizio in corso, dalle quali emergerebbe l'insussistenza della subordinazione; 4) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali ex artt. 1362 ss. c.c. per non avere interpretato lo statuto e l'atto costitutivo, che avrebbero escluso la subordinazione e imposto la natura associativa del rapporto; 5) violazione dell'art. 2948 c.c. per asserita prescrizione quinquennale dei crediti, decorrente dalla cessazione del rapporto fino alla domanda giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che nel processo civile è consentito al giudice utilizzare e valorizzare prove acquisite in altro giudizio, purché i relativi risultati siano acquisiti nel processo e la controparte possa contestarli; nel caso concreto, ciò era avvenuto e non vi era stata lesione del diritto di difesa. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, rilevando che la sentenza di merito conteneva una motivazione adeguata e non meramente apparente. Ha poi respinto il quarto motivo, osservando che la doglianza mirava solo a ottenere una diversa interpretazione dello statuto e dell'atto costitutivo, operazione non consentita in sede di legittimità quando il giudice del merito abbia adottato una delle interpretazioni plausibili delle clausole contrattuali. Ha infine rigettato il quinto motivo, perché la Corte d'appello aveva accertato in fatto la presenza di validi atti interruttivi della prescrizione; è stata richiamata anche la regola per cui, ai fini della mora e dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente un potere di rappresentanza anche generico, dimostrabile con ogni mezzo. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
Il giudice civile può fondare il proprio convincimento anche su prove e accertamenti compiuti in altri procedimenti, se i relativi risultati sono acquisiti nel giudizio e la parte interessata può contestarli.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o sia manifestamente contraddittoria e incomprensibile.
artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1368, 1369, 1370, 1371 c.c.
L'interpretazione delle clausole contrattuali compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica, non per la sola contrapposizione di una lettura diversa.
art. 2948 c.c.
La prescrizione quinquennale è esclusa se risultano validi atti interruttivi dei crediti azionati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al vizio di motivazione; la Corte non ravvisa alcuna lesione del parametro costituzionale.
Massime di principio
- Nel processo civile è ammissibile che il giudice utilizzi, come elementi di convincimento, risultanze istruttorie acquisite in altro giudizio, purché siano ritualmente introdotte nel processo e la parte abbia potuto contestarle o offrire prova contraria.
- La censura di vizio motivazionale è accoglibile in cassazione solo quando la motivazione della sentenza di merito sia del tutto mancante, meramente apparente o insanabilmente contraddittoria; non basta prospettare una diversa lettura delle prove.
- L'interpretazione delle clausole contrattuali è attività riservata al giudice di merito: in cassazione non è consentito sostituire una propria lettura a una delle interpretazioni plausibili adottate dal giudice, salvo violazione dei canoni legali di ermeneutica o motivazione illogica.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione e della costituzione in mora può essere sufficiente un potere di rappresentanza anche non formalizzato, purché dimostrabile con ogni mezzo di prova, incluse le presunzioni.
- La deduzione di prescrizione non può essere accolta quando il giudice di merito abbia accertato l'esistenza di validi atti interruttivi relativi ai diritti fatti valere.
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