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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30845/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasceva dall'applicazione, da parte della cassa previdenziale privatizzata, di un contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico di un iscritto per più periodi (2009-2013 e 2014-2018). Il giudice di merito aveva ritenuto illegittime tali trattenute e aveva ordinato la restituzione delle somme prelevate, al netto di quanto già spontaneamente restituito. In cassazione la cassa articolava tre motivi: con i primi due sosteneva la legittimità del contributo di solidarietà, deducendo la violazione della normativa che disciplina l'autonomia regolamentare delle casse privatizzate e delle delibere adottate dall'ente, oltre che dei parametri costituzionali; con il terzo contestava la decorrenza della prescrizione, sostenendo che dovesse applicarsi il termine quinquennale e non quello decennale all'azione di restituzione delle somme trattenute.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, ribadendo un orientamento ormai consolidato secondo cui la cassa privatizzata non ha potere di introdurre unilateralmente un contributo di solidarietà su un trattamento pensionistico già determinato, poiché si tratterebbe di una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost.; ha inoltre escluso che l'autonomia della cassa e le norme invocate dalla ricorrente potessero giustificare la misura. Ha poi respinto il terzo motivo, confermando che l'azione di restituzione delle trattenute è soggetta alla prescrizione decennale, non ricorrendo i presupposti di liquidità ed esigibilità tipici del termine quinquennale. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione, al pagamento di somme ulteriori in favore del resistente e della Cassa delle Ammende ex art. 96 c.p.c., nonché agli oneri conseguenti al rigetto del ricorso ex D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    invocato dalla cassa a fondamento della propria autonomia regolamentare, ma ritenuto non idoneo a legittimare l'introduzione del contributo di solidarietà

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    richiamato dalla ricorrente quale base regolamentare del prelievo, ma considerato inidoneo a superare il limite della riserva di legge

  • delibera Cassa 28 ottobre 2008

    richiamata dalla ricorrente come atto applicativo del contributo di solidarietà, ma ritenuta priva di legittimazione a imporre una prestazione patrimoniale imposta

  • delibera Cassa 27 giugno 2013

    richiamata dalla ricorrente come atto applicativo del contributo di solidarietà, ma ritenuta priva di legittimazione a imporre una prestazione patrimoniale imposta

  • art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335

    invocato dalla ricorrente, ma non considerato decisivo per fondare il potere di imporre il contributo

  • art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    ritenuto privo di valenza decisiva ai fini della legittimazione del prelievo

  • art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    ritenuto privo di valenza decisiva ai fini della legittimazione del prelievo

  • art. 24, comma 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    richiamato tra le norme invocate, ma non idoneo a fondare il potere della cassa di introdurre la trattenuta

  • artt. 3, 23 e 38 Cost.

    l'art. 23 Cost. è utilizzato come parametro decisivo per affermare che solo la legge può istituire prestazioni patrimoniali imposte; gli altri parametri sono stati invocati dalla ricorrente, ma non sono stati ritenuti decisivi in senso favorevole

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per sostenere la prescrizione decennale, ritenuta applicabile all'azione di restituzione

  • art. 2948 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, ma ritenuto non applicabile perché il credito non era liquido ed esigibile nei termini necessari

  • art. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827

    richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma non ritenuto decisivo

  • art. 47-bis D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma non ritenuto decisivo

  • art. 380 bis c.p.c.

    la decisione è stata resa all'esito della proposta di definizione agevolata non accettata; il Collegio richiama il meccanismo di decisione camerale e le conseguenze sanzionatorie

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente a somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, in ragione della decisione conforme alla proposta non accettata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Una cassa previdenziale privatizzata non può introdurre con propri atti o regolamenti un contributo di solidarietà che incida su trattamenti pensionistici già determinati, perché una simile trattenuta integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge dall'art. 23 Cost.
  • L'autonomia regolamentare e l'esigenza di equilibrio finanziario dell'ente non valgono, da sole, a colmare la mancanza di una base legale espressa per imporre prelievi coattivi sulle pensioni.
  • Le disposizioni che disciplinano l'autonomia delle casse privatizzate non attribuiscono, in via interpretativa, il potere di istituire contributi di solidarietà in assenza di un intervento legislativo specifico.
  • L'azione di ripetizione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale quando il credito restitutorio non presenti i caratteri della liquidità e dell'esigibilità richiesti per applicare il termine più breve.
  • Nel giudizio di cassazione, il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e può altresì determinare l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste per la proposizione o coltivazione del ricorso in contrasto con la proposta definitoria non accettata.

Come è indicizzato

MateriePensioniSpese di liteImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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