Sentenza n. 1361/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento della determinazione n. 68 del 2 marzo 2026 di aggiudicazione della “Gara regionale centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di gestione delle tecnologie sanitarie presenti presso le Aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte (gara SCR n. 084-2024 - CIG B4D450739C)” con la quale è stata disposta l’aggiudicazione del lotto 3 al “RTI POLIEDRA SANITÀ S.r.l. - G.M. MEDICA S.r.l. -ATTIHOSPITAL S.r.l. - MEC.SAN SERVICE S.r.l.”; della nota prot. 3739 del 3 marzo 2026 di comunicazione dell’aggiudicazione, dei verbali delle sedute pubbliche e riservate del seggio di gara e della commissione giudicatrice; del bando, del disciplinare di gara e dei chiarimenti, nella misura in cui hanno consentito la partecipazione del RTI Poliedra e l’utile valutazione dell’offerta, nonché l’aggiudicazione (tra questi dell’art. 5.1.9 del bando e degli artt. 6.2, 6.3 e 6.4 del disciplinare, chiarimenti di cui alla nota 2 del 7 febbraio 2025 e 6 del 13 marzo 2025, dell’art. 19.1 sub-elementi 4.2 e 4.3 del disciplinare); della determina di indizione ed approvazione degli atti di gara, delle determinazioni del nucleo tecnico; e per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione all’odierna ricorrente della procedura di gara e stipula della convenzione se non ancora stipulata, ovvero, in accoglimento della espressa istanza a tal fine formulata dalla ricorrente, mediante subentro nella medesima e nei relativi ordini e contratti attuativi, previa dichiarazione di nullità, invalidità ed inefficacia dei medesimi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.; nonché in ulteriore subordine, per la condanna della stazione appaltante al risarcimento per equivalente economico in misura da quantificarsi in corso di causa e comunque non inferiore all’utile dichiarato pari all’8 % del valore offerto, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c., oltre alle spese per la partecipazione alla procedura, rivalutazione ed interessi nella misura che verrà ritenuta di giustizia o in ogni caso con determinazione equitativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del lotto 3 della gara regionale centralizzata per il servizio integrato di gestione delle tecnologie sanitarie, con gli atti di gara, i verbali e la comunicazione dell'aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione deducendo, in primo luogo, che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe modificato l'offerta economica in sede di giustificazioni, riallocando nei costi operativi e gestionali i costi della manodopera relativi ai servizi opzionali e a misura. Ha inoltre contestato la congruità dell'offerta, sostenendo che il costo del lavoro fosse sottostimato per il mancato computo delle ore necessarie a sostituire il personale assente per ferie, malattia e permessi, che i prezzi relativi ai servizi a misura e opzionali fossero inferiori ai minimi salariali o caratterizzati da sconti irragionevoli e che le spese generali, quantificate nell'1,5%, fossero inadeguate. Con ulteriori motivi ha dedotto il difetto dei requisiti di qualificazione del raggruppamento aggiudicatario: mancato possesso pro quota del fatturato specifico e dei servizi analoghi, illegittima spendita dell'esperienza maturata dalla mandataria in precedenti raggruppamenti, invalidità del contratto di avvalimento per l'irrisorietà del corrispettivo e omessa verifica del fatturato dell'ausiliaria. Ha poi contestato la mancata esclusione per una pretesa condanna penale di un procuratore generale. In via subordinata ha impugnato le clausole del disciplinare che attribuivano 15 punti al personale tecnico aggiuntivo, ritenendole irragionevoli e sproporzionate perché prive di limiti quantitativi.
La decisione
Il ricorso è stato respinto nel merito. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'aggiudicataria non ha modificato prezzo complessivo, utile, spese generali, numero di risorse o altri elementi costitutivi dell'offerta, ma ha chiarito in sede di giustificazioni l'allocazione dei costi relativi a prestazioni opzionali e a misura, non previamente quantificabili in modo certo. La verifica di congruità è stata correttamente svolta in modo globale e sintetico. Anche le censure sull'anomalia sono state respinte: il riferimento per il costo del lavoro è il monte ore contrattuale ed effettivo del servizio, mentre le ore mediamente lavorate possono incorporare i costi delle sostituzioni; l'organizzazione mediante flessibilità, turnazione e personale polivalente può assicurare la continuità senza una voce predeterminata per ogni sostituzione. Gli sconti elevati per prestazioni aggiuntive sono ammissibili se l'offerta nel complesso è sostenibile e le spese generali non sono soggette a una percentuale minima inderogabile. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante, potendo verificare soltanto logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell'istruttoria. Sono stati respinti anche i motivi sulla qualificazione: il disciplinare prevedeva che fatturato specifico e servizi analoghi fossero posseduti dal raggruppamento nel complesso e non imponeva il calcolo pro quota. Negli appalti di servizi la corrispondenza tra qualificazione e quota di esecuzione non opera automaticamente, salvo diversa previsione della lex specialis. È stata ritenuta legittima la valorizzazione dell'esperienza maturata dalla mandataria in precedenti raggruppamenti, sulla base delle certificazioni delle amministrazioni committenti. Il contratto di avvalimento è stato ritenuto valido: l'art. 104 del d.lgs. 36/2023 non impone un corrispettivo parametrato al valore dell'appalto; l'avvalimento era principalmente di garanzia e il corrispettivo di euro 10.000 è stato considerato congruo. La stazione appaltante aveva inoltre verificato il fatturato mediante bilanci e dichiarazioni dei revisori. È stata dichiarata manifestamente infondata la censura sulla condanna penale, non risultando precedenti dal certificato del casellario acquisito. Infine, è stata respinta la censura sui criteri premiali per il personale aggiuntivo: la scelta rientra nell'ampia discrezionalità della stazione appaltante, è connessa all'oggetto del servizio e non richiede necessariamente limiti massimi quantitativi, purché non risulti illogica o anticoncorrenziale. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della stazione appaltante e delle due controinteressate, in euro 3.000 ciascuna oltre accessori.
Norme richiamate
art. 101 d.lgs. 36/2023
La norma è richiamata in relazione alla contestata modifica dell'offerta economica nella fase di giustificazione.
art. 104 d.lgs. 36/2023
Il contratto di avvalimento non deve prevedere un corrispettivo parametrato al valore dell'appalto o delle risorse messe a disposizione; l'avvalimento di garanzia può riguardare la solidità economico-finanziaria e il corrispettivo non è stato ritenuto irrisorio nel caso concreto.
art. 108 d.lgs. 36/2023
La stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella predeterminazione dei criteri di aggiudicazione, purché siano connessi all'oggetto dell'appalto e non siano illogici, irragionevoli o distorsivi della concorrenza.
art. 68 d.lgs. 36/2023
Negli appalti di servizi la corrispondenza tra qualificazione del singolo componente del raggruppamento e quota di esecuzione non opera automaticamente, salvo diversa previsione della lex specialis.
art. 100 d.lgs. 36/2023
È richiamato in relazione ai requisiti di partecipazione e qualificazione degli operatori economici.
art. 110 d.lgs. 36/2023
È richiamato in relazione alla verifica dell'anomalia dell'offerta e alla valutazione della sostenibilità economica.
artt. 94, 95, 96 e 98 d.lgs. 36/2023
Sono richiamati in relazione alla pretesa causa di esclusione derivante da una condanna penale di un procuratore generale; la censura è stata respinta perché il casellario non riportava precedenti.
art. 120 c.p.a.
La controversia è stata trattata nell'ambito del rito sugli appalti; il giudice ha deciso la causa in camera di consiglio dopo l'avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Massime di principio
- Nella verifica di congruità dell'offerta la stazione appaltante deve considerare l'offerta in modo globale e sintetico; la riallocazione o più precisa imputazione, in sede di giustificazioni, di costi relativi a prestazioni opzionali o a misura non integra modifica dell'offerta quando restano invariati il prezzo complessivo e gli elementi essenziali dell'offerta.
- Ai fini della verifica del costo del lavoro rileva il monte ore contrattuale del servizio e non necessariamente il monte ore teorico annuo individuale; le ore mediamente lavorate possono riflettere, attraverso l'organizzazione dell'impresa, i costi di sostituzione del personale assente.
- Il giudice amministrativo può sindacare la verifica di anomalia soltanto per illogicità, irragionevolezza, manifesta incongruità o carenza istruttoria, senza sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante né procedere a una autonoma rielaborazione delle singole voci di costo.
- Negli appalti di servizi, in assenza di una specifica previsione della lex specialis, i requisiti di fatturato specifico e di esperienza possono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e non devono essere necessariamente dimostrati da ciascuna impresa in misura corrispondente alla quota di esecuzione o di partecipazione.
- Nell'avvalimento di garanzia il corrispettivo non deve essere parametrato al valore dell'appalto o all'importo delle risorse messe a disposizione; la sua congruità va valutata in relazione alla funzione di garanzia assunta dall'ausiliaria e alle previsioni del contratto.
- La stazione appaltante può attribuire punteggi premiali al personale tecnico aggiuntivo senza fissare necessariamente un limite massimo quantitativo, quando la scelta sia connessa alle esigenze del servizio, adeguatamente giustificabile e non manifestamente illogica o anticoncorrenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1281/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1283/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1285/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1286/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →