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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45718/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la condanna per il reato di minaccia lamentando la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost. e art. 6 CEDU) per omessa notifica personale della citazione a giudizio. In atti risultava soltanto la richiesta, del 13/9/2016, di notificare la citazione a mani dell'imputata ex art. 20 d.lgs. n. 274/2000, ma non la documentazione comprovante l'effettiva esecuzione; la ricorrente rimase assente all'udienza del 23/2/2017 senza aver avuto conoscenza del processo, sicché si dedusse la nullità assoluta degli atti celebrati in sua assenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la richiesta di notifica non era stata eseguita e che l'imputata non aveva avuto conoscenza del processo; ha dichiarato la nullità assoluta della dichiarazione di assenza, del successivo giudizio e della sentenza. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. n. 274/2000

    Disciplina la notificazione della citazione a giudizio davanti al Giudice di Pace; qui è stata richiamata per rilevare che la richiesta di notifica personale non risultava eseguita e che l'assenza della prova della notifica ha determinato la nullità degli atti.

  • art. 24 Cost.

    Garantisce il diritto di difesa; è stata richiamata per sostenere che l'omessa notificazione ha leso il diritto dell'imputata a conoscere e partecipare al processo.

  • art. 6 CEDU

    Garantisce il diritto a un giusto processo e alla partecipazione; l'omessa notifica personale è stata ritenuta incompatibile con le garanzie procedurali previste dalla Convenzione.

  • principio della nullità assoluta

    La mancata notificazione, quando si tratta di atto imprescindibile per la partecipazione dell'imputato, integra una nullità assoluta e insanabile degli atti processuali celebrati in sua assenza, con conseguente annullamento senza rinvio se non è possibile sanare l'illegittimità.

Massime di principio

  • La mancata notifica personale della citazione a giudizio, ove obbligatoria, comporta la nullità assoluta degli atti celebrati in assenza dell'imputato se non sussiste prova che questi abbia avuto conoscenza del processo.
  • La presenza di un difensore d'ufficio non supplisce alla mancanza della notifica personale quando l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento.
  • Se la nullità è di tal natura da rendere insanabile il vizio, il giudice può annullare la sentenza senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti all'autorità competente per il prosieguo.
  • È fondamentale che la richiesta e l'esecuzione della notificazione siano documentate nel fascicolo processuale; l'assenza di documentazione probatoria dell'avvenuta notifica è decisiva a favore dell'annullamento.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrà tempestivamente eccepire la mancata notificazione e richiedere l'accertamento formale dell'esecuzione; il pubblico ministero o il giudice possono valutare l'insanabilità del vizio.

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