Cassazione Penale, Sentenza n. 16145/2026 del 04/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la decisione della Corte di appello di Venezia che, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato (capo 6) a carico degli imputati. Il nodo centrale era una divergenza tra dispositivo e motivazione della sentenza del Tribunale: in udienza il Tribunale aveva escluso "l'aggravante" senza specificarne la tipologia prevista dall'art. 219 legge fallimentare; al deposito delle motivazioni il Tribunale aveva poi integrato il dispositivo specificando che l'aggravante esclusa fosse quella prevista dal n. 1 del comma 2 dell'art. 219. La Corte di appello ha ritenuto che nella descrizione del fatto l'imputazione faceva riferimento solo all'aggravante del primo comma (danno patrimoniale di rilevante entità) e, non essendo chiaro quale aggravante fosse stata originariamente esclusa, nel dubbio ha applicato il principio del favor rei escludendo l'aggravante del primo comma e dichiarando prescritti i reati. Il Procuratore generale deduceva vizio di motivazione e errata applicazione del principio del favor rei, nonché la non corretta esclusione dell'aggravante di cui al primo comma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto che, sebbene il Tribunale abbia operato una integrazione del dispositivo mediante un'interpolazione testuale (specificando l'aggravante esclusa), tale integrazione rappresentava in realtà una modifica decisoria che non poteva essere adottata con la procedura dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. senza contraddittorio; la correzione, essendo peggiorativa per gli imputati, avrebbe dovuto essere impugnata dal Pubblico Ministero con gli ordinari mezzi. Tuttavia la Corte territoriale, nel giudicare d'appello, ha ritenuto illegittima quella integrazione e ha ripristinato la formulazione generica (esclusione di una aggravante non specificata), risolvendo l'incertezza in favore dell'imputato e dichiarando la prescrizione. La Cassazione ha quindi escluso la fondatezza del ricorso del Procuratore generale e lo ha dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare
Prevede aggravanti speciali per delitti fallimentari; nel caso concreto il contrasto riguardava quale delle aggravanti (primo comma: danno patrimoniale di rilevante entità; comma 2 n.1: continuazione fallimentare) fosse stata esclusa dal Tribunale. La Corte ha ritenuto che l'ambiguità dovesse risolversi a favore dell'imputato.
art. 110 cod. pen., artt. 223, 216 cod. pen. fall.
Norme sostanziali che definiscono la fattispecie di collaborazione nel delitto e le specifiche contestazioni fallimentari; nel processo hanno costituito l'oggetto dell'imputazione (concorso e distrazione di somme).
art. 130 cod. proc. pen.
Disciplina la correzione di errori materiali nella sentenza; secondo la Cassazione tale strumento è riservato ad omissioni o errori formali la cui eliminazione non modifichi sostanzialmente la decisione e richiede udienza in camera di consiglio in contraddittorio (art. 127). Non è applicabile per modifiche decisorie che incidono sulla posizione degli imputati.
art. 547 cod. proc. pen.
Richiamato per il principio di prevalenza dell'elemento decisionale sulla motivazione e per la possibilità di eliminare incongruenze tra dispositivo e motivazione mediante correzione dell'errore materiale nei limiti consentiti.
art. 127 cod. proc. pen.
Stabilisce la necessità del contraddittorio in camera di consiglio per procedere alla correzione degli atti; la Cassazione sottolinea che la correzione di errori materiali richiede tale procedimento quando non incide sostanzialmente sulla posizione delle parti.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (tra cui illogicità della motivazione e violazione di legge). Il Procuratore generale ha invocato tali motivi; la Cassazione ne ha valutato la rilevanza e dichiarato inammissibile il ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama limiti di esposizione del ricorso in cassazione (necessità di esposizione sintetica dei motivi); la Cassazione osserva che il ricorso è stato enunciato nei limiti strettamente necessari.
Massime di principio
- Il dispositivo della sentenza prevale sulla motivazione: divergenti indicazioni possono essere corrette, ma la correzione è ammessa solo nei limiti dell'errore materiale e non può modificare sostanzialmente la statuizione.
- La procedura di correzione ex art. 130 c.p.p. è riservata a errori formali/omissivi; se l'intervento incide su valutazioni discrezionali o peggiora la posizione dell'imputato, la correzione non può essere adottata senza il contraddittorio e andava impugnata con gli ordinari mezzi.
- In caso di ambiguità tra dispositivo e motivazione che incide su elementi aggravanti o qualificanti, nell'incertezza il principio del favor rei impone di interpretare la decisione a vantaggio dell'imputato.
- Se una integrazione o correzione del dispositivo peggiora la posizione dell'imputato e non è stata adottata con la procedura prevista, la parte interessata (di solito il Pubblico Ministero) avrebbe dovuto proporre impugnazione; la mancata impugnazione limita i rimedi disponibili.
- L'indicazione specifica delle aggravanti nella sentenza è essenziale: la mancata o ambigua specificazione può determinare la perdita di responsabilità per prescrizione se l'interpretazione favorevole all'imputato esclude un'aggravante che allunga il termine di prescrizione.
- Il giudice d'appello può rimuovere integrazioni illegittime del dispositivo di primo grado e risolvere l'incertezza in favore dell'imputato, con effetto anche sulla decorrenza e sulla estinzione per prescrizione.
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