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Sentenza

Sentenza n. 54/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Umbria n. 580 del 30 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202500430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza del TAR Umbria n. 580 del 30 giugno 2025, recante condanna al pagamento dell'indennità di trasferimento e degli interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza con cui gli era stato riconosciuto il diritto all'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 della l. n. 86 del 2001, conseguente a trasferimento d'autorità, con condanna del Ministero della difesa al pagamento delle somme dovute oltre agli interessi legali. Nel corso del giudizio, il Ministero ha dichiarato di avere integralmente pagato quanto dovuto e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Il ricorrente ha aderito alla richiesta quanto alla cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto la rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato notificato prima della scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il ricorrente aveva conseguito il bene della vita perseguito, ossia il pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza ottemperanda. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile, rilevando che la sentenza era stata notificata al Ministero il 3 luglio 2025, mentre il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 22 ottobre 2025, prima del decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Poiché l'amministrazione aveva comunque adempiuto e il ricorso era stato proposto anticipatamente, è stata accolta la richiesta del Ministero di compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla definizione del giudizio mediante dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo opera come termine dilatorio preclusivo dell'iniziativa esecutiva del creditore nei confronti delle amministrazioni indicate dalla norma. La notificazione del ricorso per ottemperanza prima della scadenza del termine rende il ricorso inammissibile, rilevando tale profilo anche ai fini della regolazione delle spese.

  • art. 1 l. n. 86 del 2001

    È la disposizione posta a fondamento dell'indennità di trasferimento riconosciuta al militare a seguito di trasferimento d'autorità.

Massime di principio

  • Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e impedisce al creditore di intraprendere iniziative esecutive prima della sua scadenza.
  • La proposizione del ricorso per ottemperanza prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni determina l'inammissibilità del ricorso, anche quando l'amministrazione adempia successivamente nel corso del giudizio.
  • Quando, nelle more del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il titolo e il ricorrente consegue il bene della vita, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.; la questione dell'originaria ammissibilità del ricorso può rilevare ai soli fini delle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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