Sentenza del 04/10/2017 n. 821 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Processo - Sentenza - Motivazione per relationem - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della motivazione della sentenza, sostenendo, in particolare, che una motivazione redatta per relationem, mediante la riproduzione del contenuto di un atto di parte o di altro atto processuale o provvedimento giudiziario, sarebbe inammissibile o sintomatica di un difetto di imparzialità del giudice.
La decisione
La censura è stata disattesa. La motivazione per relationem è ritenuta ammissibile anche quando si limita a riprodurre il contenuto di un altro atto, purché le ragioni della decisione siano chiaramente, univocamente ed esaustivamente riconducibili all'organo giudicante. Non è richiesta l'originalità della motivazione, né quanto ai contenuti né quanto alle modalità espositive; pertanto, la mera riproduzione o il richiamo ad altri atti non dimostra di per sé una violazione dell'imparzialità del giudice.
Norme richiamate
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 642/2015
Conferma l'ammissibilità della motivazione per relationem quando il percorso logico e le ragioni della decisione risultano comunque attribuibili al giudice e sono comprensibili in modo chiaro, univoco ed esaustivo.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7388/2007
Il giudice può richiamare o riprodurre altri atti senza che ciò comporti automaticamente un difetto di motivazione, purché la decisione sia effettivamente motivata e il suo contenuto sia intelligibile.
Cassazione, sentenza n. 13793/2004
La motivazione per relationem è ammissibile se consente di individuare con sufficiente chiarezza le ragioni poste a fondamento della decisione.
Cassazione, sentenza n. 14373/2010
Il richiamo ad atti precedenti o ad altri provvedimenti non è di per sé illegittimo, purché il giudice faccia proprie le argomentazioni richiamate in modo verificabile.
Cassazione, sentenza n. 26244/2016
La motivazione non deve essere necessariamente originale nella forma o nei contenuti; è sufficiente che esprima in modo adeguato il percorso decisionale del giudice.
Cassazione, sentenza n. 3212/2017
La motivazione per relationem supera il controllo di validità quando il rinvio consente di ricostruire senza ambiguità le ragioni della pronuncia.
Cassazione, sentenza n. 12352/2012
La riproduzione o il richiamo di argomentazioni già contenute in altri atti non compromette l'imparzialità del giudice, purché la decisione risulti effettivamente adottata dall'organo giudicante.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è generalmente valida: il giudice può richiamare integralmente o parzialmente un atto di parte, un precedente provvedimento o altro atto processuale.
- Il requisito decisivo non è l'originalità della motivazione, ma la possibilità di attribuire effettivamente al giudice le ragioni della decisione e di comprenderle in modo chiaro, univoco ed esaustivo.
- La motivazione è invece vulnerabile quando il rinvio è generico, meramente apparente, contraddittorio o non consente di individuare il percorso logico seguito dal giudice.
- La semplice coincidenza tra la motivazione della sentenza e le argomentazioni di una parte non prova, da sola, né il difetto di imparzialità né l'illegittimità della pronuncia.
- Per contestare efficacemente una motivazione per relationem occorre dimostrare concretamente che il richiamo non consente di comprendere le ragioni della decisione oppure che il giudice non ha svolto alcuna autonoma valutazione delle questioni rilevanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 ott 2017Sentenza del 04/10/2017 n. 273 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 4 ott 2017Sentenza del 04/10/2017 n. 287 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 4 ott 2017Sentenza del 04/10/2017 n. 330 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 4 ott 2017Sentenza del 04/10/2017 n. 453 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 4 ott 2017Sentenza del 04/10/2017 n. 518 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 4 ott 2017Sentenza del 04/10/2017 n. 733 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →