Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2881/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI intimata in ordine alla richiesta di convocazione al fine della formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202513759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di convocazione per la formalizzazione dell'istanza di visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI e dalla competente rappresentanza diplomatica italiana a Islamabad sulla richiesta di convocazione necessaria a formalizzare l'istanza di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, l'Ambasciata ha convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza, determinando l'avvio del relativo procedimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione, nelle more del giudizio, ha adottato una condotta satisfattiva dell'interesse azionato, convocando il ricorrente per la formalizzazione della domanda di visto. Le spese di lite sono state compensate, con salvezza del rimborso al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, considerato che la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento entro un termine ritenuto ragionevole.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio promosso contro il silenzio dell'amministrazione, l'autorità competente adotta una condotta che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • La convocazione dell'interessato per la formalizzazione di un'istanza di visto determina l'avvio del relativo procedimento amministrativo e rende non più attuale la controversia sul silenzio serbato in ordine alla convocazione.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l'amministrazione riscontri positivamente la richiesta entro un termine ritenuto ragionevole, fermo restando il rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.