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Ordinanza

Ordinanza n. 850/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione el giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 4 febbraio 2025 n. 147.

Giustizia amministrativa202600286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha ritenuto che la genericità della procura possa costituire causa di inammissibilità del ricorso e, trattandosi di questione rilevata d'ufficio, ha disposto il contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Ha concesso al ricorrente venti giorni per il deposito di memorie e ha fissato la camera di consiglio del 30 settembre 2026 per la trattazione del merito.

TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 4 febbraio 2025, n. 147

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione scolastica e del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Genova, sezione lavoro. Il TAR ha rilevato d'ufficio che le procure rilasciate ai difensori appaiono generiche, poiché non indicano né l'autorità presso la quale proporre l'azione né la sentenza da ottemperare. Ha inoltre rilevato che le procure risulterebbero rilasciate il 9 maggio 2025, ma autenticate il 17 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione che può condurre alla definizione del giudizio, deve instaurare il contraddittorio su tale questione prima di decidere.

Massime di principio

  • La rilevazione d'ufficio di una possibile causa di inammissibilità impone al giudice amministrativo di instaurare il contraddittorio sulla questione prima di definire il giudizio, concedendo alle parti un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • Una procura alle liti generica, priva dell'indicazione dell'autorità giudiziaria presso la quale proporre l'azione e dell'atto o della sentenza cui l'azione si riferisce, può integrare una causa di inammissibilità del ricorso.
  • La rilevata discordanza temporale tra la data di rilascio della procura e quella della sua autenticazione costituisce una questione suscettibile di esame ai fini dell'ammissibilità del ricorso, nel rispetto del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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