Sentenza del 12/07/2018 n. 18393 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale della somma di Lire 245.450.000, denominata "elemento soggettivo" e corrisposta al lavoratore in occasione della cessazione anticipata e consensuale del rapporto di lavoro. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che tale importo fosse un'indennità sostitutiva del preavviso, soggetta a tassazione ordinaria, mentre il contribuente lo qualificava come incentivo all'esodo, assoggettabile all'aliquota agevolata prevista dall'art. 17, comma 4-bis, del T.U.I.R. L'Amministrazione contestava inoltre l'insufficiente motivazione della sentenza regionale e la violazione delle norme sull'interpretazione e sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione favorevole al contribuente. Ha ritenuto adeguata e logicamente coerente la motivazione della Commissione tributaria regionale, la quale aveva qualificato la somma come incentivo all'esodo sulla base dell'accordo di risoluzione consensuale, dell'offerta aziendale motivata da esigenze organizzative e della dichiarazione del datore di lavoro secondo cui l'importo non costituiva indennità sostitutiva del preavviso. La Corte ha sottolineato che, in sede di legittimità, non è possibile sostituire la valutazione del giudice di merito sulla volontà negoziale con una diversa ricostruzione dei fatti. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese generali e oneri accessori.
Norme richiamate
Art. 17, comma 4-bis, D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), già introdotto dal D.Lgs. n. 314/1997
Gli emolumenti incentivanti all'esodo sono tassati con un'aliquota ridotta del 50%.
Il regime agevolato può applicarsi alle somme realmente corrisposte quale incentivo alla cessazione anticipata del rapporto, purché la loro funzione emerga dall'accordo e dalle circostanze concrete, e non siano invece indennità sostitutive del preavviso.
Artt. 16 e 17 D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)
Disciplinano il trattamento fiscale separato e la tassazione delle somme percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, distinguendo le diverse componenti reddituali in base alla loro natura.
Art. 2118 c.c.
L'indennità sostitutiva del preavviso è collegata al recesso unilaterale e ha funzione compensativa del mancato preavviso; tale funzione non ricorre necessariamente quando il rapporto si risolve consensualmente nell'ambito di un piano di esodo incentivato.
Art. 2697 c.c.
La qualificazione della somma deve essere sostenuta dagli elementi probatori disponibili, tra cui l'accordo di cessazione, la documentazione del datore di lavoro e la concreta funzione economica dell'erogazione.
Artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Impongono al giudice di pronunciarsi sulle domande e di valutare le prove secondo le regole processuali; nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto che tali disposizioni non fossero state violate.
Cass. n. 2465 del 10 febbraio 2015
In materia di interpretazione contrattuale, la Cassazione verifica il rispetto dei criteri legali di ermeneutica e la coerenza della motivazione, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sui fatti e sulla volontà negoziale.
Massime di principio
- Per stabilire il regime fiscale di una somma corrisposta alla cessazione del rapporto non è decisiva soltanto la denominazione utilizzata, ma occorre individuare la sua funzione effettiva e la causa concreta dell'erogazione.
- Una somma può essere qualificata come incentivo all'esodo quando deriva da un accordo di cessazione consensuale, è collegata a un piano o a un'offerta aziendale di esodo ed è motivata da esigenze organizzative o di ristrutturazione.
- L'indennità sostitutiva del preavviso presuppone normalmente il mancato preavviso conseguente a un recesso unilaterale; non coincide automaticamente con ogni importo corrisposto in occasione della cessazione del rapporto.
- La documentazione del datore di lavoro, l'accordo individuale o collettivo, l'esclusione dalla contribuzione previdenziale e la descrizione della finalità aziendale possono costituire elementi rilevanti per dimostrare la natura incentivante della somma.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa interpretazione dell'accordo, se la motivazione del giudice di merito è adeguata, coerente e priva di illogicità manifeste.
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