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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42481/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava: I) conflitto di giudicati (artt. 28 e 30 c.p.p.), sostenendo che l'imputato era stato giudicato per lo stesso fatto in due procedure diverse; II) nullità dell'avviso di conclusione indagini per mancanza fisica delle pagine con numerazione dispari (art. 179 c.p.p.); III) violazione di legge e vizio di motivazione sul rapporto tra le fattispecie fiscali degli artt. 2 e 3 d.lgs. 74/2000, deducendo che il reato di cui all'art. 3 sarebbe residuale rispetto all'art. 2 già contestato in altro procedimento; IV) errata determinazione della pena ex art. 133 c.p.p., con richiesta di applicazione del minimo edittale o revisione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il primo motivo è carente di autosufficienza e manifestamente infondato (la sentenza impugnata aveva già chiarito che il procedimento a Varese riguarda solo parte della condotta e la questione decisiva devoluta al giudice del rinvio era circoscritta alla tipologia del documento); il secondo motivo è inammissibile per tardività, essendo la nullità rilevabile solo fino alla sentenza di primo grado e non avanzata tempestivamente; il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati perché contengono censure di merito non sindacabili in cassazione rispetto alla valutazione di prova e alla motivazione della Corte territoriale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 74/2000

    Rilevata la configurabilità del reato per l'indicazione di crediti IVA inesistenti mediante documentazione fraudolenta che ha indotto in errore l'Amministrazione finanziaria; la distinzione fra art. 2 e art. 3 dipende dalla tipologia del documento utilizzato

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000

    Contestato per l'uso in compensazione di crediti IVA inesistenti; la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità in relazione alla posizione di amministratore di fatto

  • d.lgs. n. 241/1997

    Richiamato in relazione alle norme sulla compensazione IVA; usato come riferimento normativo per la qualificazione dell'operazione di compensazione

  • artt. 28 e 30 c.p.p.

    La censura sul 'medesimo fatto' è stata ritenuta infondata perché la sentenza territoriale ha chiarito che il procedimento diverso riguarda solo parte della condotta e quindi non si configura il presupposto del 'medesimo fatto'

  • art. 179 c.p.p.

    La presunta nullità formale dell'avviso di conclusione indagini è stata ritenuta eccepibile ma il motivo è stato dichiarato tardivo perché la nullità in questione è una nullità 'a regime intermedio' rilevabile fino alla sentenza di primo grado

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena è stata ritenuta congrua: la Corte ha motivato l'applicazione del trattamento sanzionatorio con riferimento all'elevata entità degli importi evasi e all'inserimento in un meccanismo fraudolento

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato come regola formale sulla indicazione dei motivi di ricorso in cassazione

  • Sent. Sez. 2 n. 46763 del 27/09/2018 (Rv. 274475 - 01)

    Richiamata per affermare che la nullità del decreto di citazione diretta relativa all'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini è una nullità rilevabile fino alla sentenza di primo grado

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    Citata per escludere l'ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Le censure di merito sulla valutazione delle prove e sulla congruità della motivazione della Corte d'appello non sono sindacabili in Cassazione salvo che non emergano specifiche violazioni di legge; le doglianze puramente critiche sulla valutazione probatoria sono generalmente inammissibili
  • Per la contestazione del 'medesimo fatto' ex artt. 28 e 30 c.p.p. è necessario dimostrare con documentazione autosufficiente che le due procedure hanno avuto a oggetto identica fattispecie: mancanza di autosufficienza documentale può determinare l'inammissibilità
  • La nullità dell'avviso di conclusione delle indagini che incide sul diritto di difesa è una nullità qualificata che può essere eccepita fino alla sentenza di primo grado; eccezioni sollevate oltre tale termine sono generalmente inammissibili per tardività
  • La distinzione tra le fattispecie fiscali degli artt. 2 e 3 d.lgs. 74/2000 dipende in modo cruciale dalla natura del documento utilizzato per la dichiarazione fraudolenta: il profilo documentale è spesso il discrimine decisivo
  • In sede di cassazione le impugnazioni sulla misura della pena devono dimostrare vizio di legge o illogicità manifesta nella motivazione per essere accolte; la sola richiesta di applicare il minimo edittale senza argomentazioni giuridiche specifiche è normalmente insufficiente
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza formale o per autosufficienza, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria; è quindi importante curare la completezza e la documentazione dei motivi impugnatori

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