Sentenza del 04/04/2016 n. 93 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Associazioni - Attività di somministrazione - Agevolazioni Tributarie - Inapplicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta dall'associazione. L'appartenenza formale alla categoria delle associazioni non consente automaticamente di accedere alle agevolazioni previste per gli enti non commerciali. L'attività è considerata commerciale quando viene esercitata mediante una specifica organizzazione o quando i corrispettivi richiesti eccedono i costi direttamente imputabili, salvo che il servizio realizzi effettivamente le finalità istituzionali dell'ente e sia svolto senza un'organizzazione specificamente destinata all'attività commerciale.
La decisione
È stata esclusa l'applicazione automatica delle agevolazioni fiscali. La somministrazione di alimenti e bevande deve essere trattata come attività commerciale, a meno che siano dimostrati congiuntamente il collegamento con le finalità istituzionali, l'assenza di una specifica organizzazione e la corresponsione di importi non superiori ai costi di diretta imputazione. In mancanza di tali condizioni, l'associazione non può beneficiare del regime fiscale agevolato riservato agli enti non commerciali.
Norme richiamate
Disciplina fiscale degli enti non commerciali
Le agevolazioni dipendono dalla concreta natura e modalità di svolgimento dell'attività, non dalla sola forma associativa.
Regole sulla somministrazione di alimenti e bevande da parte degli enti associativi
La somministrazione è normalmente commerciale, salvo che realizzi le finalità istituzionali, sia svolta senza specifica organizzazione e preveda corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione.
Massime di principio
- La qualifica di associazione o ente non commerciale non comporta automaticamente l'esenzione o l'accesso alle agevolazioni fiscali.
- Per valutare il regime fiscale rileva l'attività concretamente svolta e il modo in cui essa viene organizzata e remunerata.
- Le condizioni per considerare non commerciale un'attività agevolata devono essere verificate congiuntamente: finalità istituzionali, assenza di specifica organizzazione commerciale e corrispettivi limitati ai costi diretti.
- La riscossione di corrispettivi superiori ai costi di diretta imputazione o l'esistenza di una struttura organizzata per la somministrazione può far presumere la natura commerciale dell'attività.
- In caso di contestazione, l'associazione dovrebbe documentare il collegamento tra il servizio e le finalità statutarie, i costi sostenuti, i prezzi applicati e le modalità organizzative.
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