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Sentenza

Sentenza n. 8041/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202601286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente qualificata all’estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato il 22 aprile 2025 un’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la fissazione di un termine per l’adozione di un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a. e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile senza dimostrare l’avvenuta conclusione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento dei titoli esteri per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno è di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016; tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Il giudice ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di esaminare l’istanza e adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, della durata, del livello e della qualità della formazione, e valutando, se necessario, misure compensative proporzionate. Il TAR non ha riconosciuto direttamente il titolo, limitandosi a imporre la conclusione del procedimento. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, assegnandogli ulteriori 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine principale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, nell’azione avverso il silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine stabilito e di predisporre la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa dell’interessato.

  • d.lgs. 15/2016

    Modifica il d.lgs. 206/2007 attuando la direttiva 2013/55/UE, incluso il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento.

  • direttiva 2005/36/CE

    Costituisce il quadro europeo per il riconoscimento delle qualifiche professionali e impone una valutazione sostanziale della formazione e delle competenze acquisite nello Stato membro d’origine.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, ove necessario, l’imposizione di misure compensative adeguate e proporzionate ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha determinato la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, competente a concludere il procedimento oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento in Italia di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve adottare il provvedimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; decorso inutilmente tale termine sussiste il silenzio-inadempimento.
  • L’amministrazione competente, nell’esaminare una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale estera, deve valutare l’intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando anche durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale dei titoli.
  • Quando emergano differenze tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l’amministrazione deve valutare l’equipollenza sostanziale della qualifica e, se necessario, adottare misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente la domanda.
  • Nell’azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine più ampio di quello ordinario quando siano comprovate, o risultino notorie, particolari esigenze organizzative connesse all’elevato numero di istanze, purché il termine sia ragionevole e determinato.
  • In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza che accerta il silenzio-inadempimento, il giudice può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per adottare il provvedimento omesso.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOttemperanza e commissario ad acta

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