Sentenza n. 312/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione di diniego dell'assegnazione temporanea presso una sede vicina al luogo di residenza, richiesta ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, in servizio presso una Stazione dei Carabinieri, aveva chiesto l'assegnazione temporanea, anche frazionata, presso una sede del Comando Provinciale prossimo al luogo di residenza del figlio minore, ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001. L'Amministrazione aveva respinto l'istanza richiamando le esigenze organiche e di servizio: la stazione di appartenenza presentava una scopertura del 25%, che sarebbe salita al 50% in caso di trasferimento, mentre non sarebbe stato possibile sostituire il dipendente senza creare ulteriori vacanze. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e l'errata applicazione dell'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017; l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, per mancata verifica dell'effettiva sostituibilità e della concreta incidenza del trasferimento sull'operatività della stazione; il difetto di motivazione rafforzata nel bilanciamento tra esigenze organizzative e tutela del minore; l'omessa considerazione della gravidanza della convivente e della disabilità grave di un familiare; nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, per avere l'Amministrazione valorizzato esclusivamente esigenze organizzative formulate in termini generici.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che, per le Forze di polizia, l'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017 consenta il diniego dell'assegnazione temporanea per motivate esigenze organiche o di servizio, senza che sia necessario dimostrare casi o esigenze eccezionali; tale valutazione appartiene alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione ed è sindacabile per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. Tuttavia, le esigenze ostative non possono essere invocate genericamente. Nel caso concreto, il parere favorevole del Comandante della Compagnia, la disponibilità del ricorrente a un trasferimento anche frazionato e la distanza di 131 km hanno escluso che la mera carenza di organico della stazione integrasse una motivata esigenza organica o di servizio idonea a giustificare il diniego. Il giudice ha quindi ritenuto prevalente l'interesse del minore all'unità e alla vicinanza del nucleo familiare, disponendo l'annullamento della determinazione. Ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre IVA, CPA e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
il genitore con figli minori di 3 anni dipendente di Amministrazioni Pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle Amministrazioni di provenienza e destinazione; l’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali
La disposizione tutela il ricongiungimento familiare del genitore con figlio minore di tre anni e consente l'assegnazione anche frazionata, entro il limite complessivo di tre anni. Nel caso esaminato, la tutela è stata ritenuta prevalente rispetto a esigenze organizzative non adeguatamente concretizzate.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio
Per le Forze di polizia il diniego non deve essere fondato su casi o esigenze eccezionali, ma su esigenze organiche o di servizio effettivamente motivate. La mera indicazione di una scopertura di organico, senza adeguata considerazione delle modalità frazionate del trasferimento e delle concrete ricadute operative, non è sufficiente.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata con riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e alla memoria endoprocedimentale presentata dal ricorrente.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, dopo aver sentito le parti.
artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.
Le spese di lite sono state poste a carico dell'Amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Nelle Forze di polizia, il diniego dell'assegnazione temporanea prevista dall'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 può essere fondato su motivate esigenze organiche o di servizio, senza che debbano ricorrere esigenze eccezionali; tali esigenze devono però essere concrete, specificamente riferite alla situazione organizzativa e suscettibili di controllo sotto il profilo della manifesta illogicità, irragionevolezza o del travisamento dei fatti.
- La mera indicazione di una scopertura di organico non integra, di per sé, una motivata esigenza organica o di servizio ostativa all'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, quando l'Amministrazione non dimostri la concreta incidenza del trasferimento sull'operatività dell'ufficio e non consideri modalità organizzative meno pregiudizievoli.
- Nel valutare una richiesta di assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare, l'Amministrazione deve considerare anche la disponibilità del dipendente a un trasferimento frazionato e il parere favorevole del responsabile dell'articolazione organizzativa interessata, non potendo fondare il diniego su una valutazione meramente astratta delle carenze di organico.
- Quando le esigenze organizzative dell'Amministrazione non risultano concretamente dimostrate o adeguatamente ponderate, l'interesse del minore all'unità e alla vicinanza del nucleo familiare può prevalere e imporre l'annullamento del diniego dell'assegnazione temporanea.
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