Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/01/2018 n. 609 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale, sostenendo: l'omessa pronuncia sulla presunta nullità della sentenza di primo grado per ultrapetizione, poiché la società avrebbe impugnato soltanto la rettifica induttiva ai fini Irpeg e non anche i recuperi analitici ai fini Iva e Irap; l'omessa motivazione sulla medesima questione; la violazione delle norme in materia di dichiarazioni fiscali e bilancio, poiché i giudici avevano considerato una maggiore perdita risultante dal bilancio nonostante l'assenza di una dichiarazione integrativa. La società, con ricorso incidentale, contestava invece che la propria mancata costituzione in appello fosse stata interpretata come acquiescenza e denunciava l'omessa valutazione del fatto che i recuperi Iva e Irap derivassero dagli stessi maggiori ricavi oggetto della rettifica induttiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale della società. Le censure dell'Agenzia sono state ritenute inammissibili per difetto di autosufficienza e per mancata specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti. La Corte ha inoltre precisato che l'assenza di una dichiarazione integrativa non impedisce al contribuente di far valere in giudizio un dato fiscale corretto a sé favorevole, come una maggiore perdita risultante dal bilancio, per contrastare una maggiore pretesa tributaria. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché non censurava integralmente la motivazione della sentenza d'appello e perché la questione sull'acquiescenza non era decisiva; anche la censura sui rapporti tra rettifica induttiva, Iva e Irap è stata ritenuta carente di autosufficienza. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    Nel processo tributario il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato quando il giudice decide su motivi non dedotti o oltre i limiti della domanda. Tuttavia, la censura deve essere formulata con riferimento alla sentenza effettivamente impugnata e deve consentire alla Corte di ricostruire con precisione gli atti processuali rilevanti.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti sui quali il ricorso si fonda.

    Chi denuncia vizi processuali o motivazionali deve indicare specificamente il contenuto degli atti e documenti rilevanti, nonché quando e come siano stati prodotti nei precedenti gradi di giudizio. La mancata osservanza comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione di legge, alla nullità della sentenza o del procedimento e all'omesso esame di un fatto decisivo.

    I diversi vizi devono essere dedotti in modo coerente con la natura della doglianza. Non è sufficiente riproporre la stessa contestazione sotto qualificazioni diverse, né censurare una sola frase della motivazione ignorando le altre argomentazioni idonee a sorreggere la decisione.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis

    La dichiarazione integrativa può correggere errori od omissioni della dichiarazione originaria, con disciplina distinta a seconda che la correzione sia a favore dell'Amministrazione o del contribuente.

    L'assenza di una dichiarazione integrativa non impedisce necessariamente al contribuente di far valere in giudizio un errore o un'omissione a proprio favore, opponendosi alla maggiore pretesa fiscale dell'Amministrazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Termini per l'esercizio del potere di accertamento.

    La dichiarazione integrativa a favore dell'Amministrazione deve rispettare i termini previsti per l'accertamento; la disciplina temporale non esclude, in ogni caso, il diritto del contribuente di contestare in giudizio una pretesa tributaria non corretta.

  • Artt. 329 e 334 c.p.c.

    Norme relative all'acquiescenza e all'impugnazione incidentale.

    La mancata costituzione della parte nel giudizio di appello non equivale automaticamente ad acquiescenza alla sentenza di primo grado. Tuttavia, la contestazione è utile solo se la presunta acquiescenza ha avuto un ruolo decisivo nella motivazione della sentenza impugnata.

  • Art. 2364 c.c.

    Norma richiamata in relazione all'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.

    Il dato risultante dal bilancio approvato può assumere rilievo nella controversia tributaria, ma la sua efficacia deve essere valutata insieme alla documentazione contabile e alle regole fiscali applicabili.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile trascrivere o indicare in modo specifico gli atti e i documenti necessari a verificare la censura, precisando anche dove e quando siano stati prodotti; in mancanza, il motivo rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere riferita alla sentenza effettivamente impugnata. Se la sentenza d'appello sostituisce quella di primo grado, occorre contestare il vizio nella decisione d'appello e non limitarsi a criticare la pronuncia precedente.
  • La mancata presentazione di una dichiarazione integrativa non impedisce al contribuente di far valere in giudizio dati contabili più favorevoli, come una maggiore perdita, per opporsi a una maggiore pretesa tributaria.
  • La contumacia o mancata costituzione in appello non costituisce, di per sé, acquiescenza alla sentenza precedente. L'acquiescenza deve risultare da un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare e deve essere realmente decisiva per la decisione.
  • Una censura in cassazione deve confrontarsi con l'intera motivazione della sentenza: attaccare soltanto una frase non decisiva non è sufficiente se altre argomentazioni autonome sostengono il risultato.
  • Quando si contestano separatamente accertamenti ai fini di imposte diverse, occorre dimostrare con precisione se la rettifica è analitica o induttiva e a quali tributi si riferisce; l'incertezza sul contenuto dell'avviso di accertamento può rendere la censura inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.