Sentenza n. 1455/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) della nota del Consorzio per le Autostrade Siciliane n. 338/2026 in data 7 gennaio 2026, con cui il raggruppamento ricorrente è stato escluso dalla procedura per l’affidamento dei lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza lungo la tratta autostradale tra gli svincoli di Milazzo e Falcone; b) di tutti i verbali, gli atti e i provvedimenti relativi alla verifica di congruità dell’offerta del raggruppamento e alla verifica di congruità dell’offerta del concorrente secondo graduato; c) dell’eventuale aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento secondo graduato, oltre gli atti di verifica della documentazione amministrativa e di formazione della graduatoria finale; d) per quanto occorra, del diniego tacito di autotutela sull’istanza presentata dal raggruppamento ricorrente in data 15 gennaio 2026; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto e la reintegrazione in forma specifica o in subordine per la condanna al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza tra gli svincoli di Milazzo e Falcone, con contestazione della verifica di anomalia dell’offerta e degli atti conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il raggruppamento ricorrente, primo classificato con un punteggio complessivo di 97,638 e un ribasso del 30,123%, ha impugnato l’esclusione disposta all’esito della verifica di anomalia dell’offerta, nonché gli atti relativi alla verifica dell’offerta del concorrente secondo graduato, l’eventuale aggiudicazione e il diniego tacito di autotutela. Ha dedotto l’illegittimità della verifica per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, difetto di motivazione e violazione del contraddittorio. In particolare, ha sostenuto che la richiesta di giustificazioni fosse generica, che l’Amministrazione non avesse esaminato adeguatamente la relazione giustificativa, le analisi dei prezzi, l’organizzazione aziendale e l’offerta tecnica, e che avrebbe dovuto richiedere ulteriori chiarimenti o procedere ad audizione. Ha contestato i rilievi relativi ai costi della manodopera, alle lavorazioni notturne, ai materiali, ai mezzi, ai preventivi non firmati o non datati, alle sottoanalisi dei prezzi e alle migliorie. Ha inoltre sostenuto che il minor costo della manodopera indicato nelle giustificazioni rispetto a quello dichiarato in gara costituisse un risparmio e non una modifica dell’offerta, e che le migliorie fossero economicamente coperte dalla sostituzione di lavorazioni già prezzate. Il raggruppamento controinteressato e la stazione appaltante hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibile modifica dell’offerta, poiché il costo della manodopera era passato da euro 2.112.528,62 a euro 1.307.324,38, nonché l’inattendibilità complessiva delle giustificazioni. La ricorrente ha chiesto anche l’acquisizione dei verbali e delle giustificazioni del controinteressato, la dichiarazione di inefficacia del contratto, il subentro o, in subordine, il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo ammessa nella verifica di anomalia una certa flessibilità nella ricalibrazione delle singole voci di costo, non sia consentita una modifica radicale o una sostanziale ristrutturazione dell’offerta, tale da alterarne l’equilibrio economico e trasformarla in una proposta contrattuale diversa da quella presentata in gara. Sono tollerabili soltanto piccoli scostamenti, errori di calcolo o compensazioni tra voci, purché resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica. Nel caso concreto, il passaggio del costo della manodopera da euro 2.112.528,62, indicato nell’offerta, a euro 1.307.324,38, indicato nelle giustificazioni, è stato qualificato come inammissibile ristrutturazione dell’offerta economica. Il Collegio ha inoltre affermato che il costo delle migliorie offerte deve essere incluso nel prezzo complessivo e deve trovare copertura nel prezzo contrattuale, negli utili, nelle economie organizzative o in altre componenti dell’offerta, soprattutto nelle procedure con corrispettivo a misura. Poiché tali ragioni erano sufficienti a giustificare il rigetto, il TAR ha ritenuto superflua l’istruttoria richiesta dalla ricorrente. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica dell’offerta anomala consente il contraddittorio e la valutazione della sostenibilità dell’offerta, ma non legittima la riformulazione sostanziale dell’offerta originaria.
art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023
È stato richiamato dal controinteressato in relazione alla rilevanza dei costi della manodopera indicati nell’offerta e al divieto di modificarli sostanzialmente in sede di giustificazioni.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
È stato richiamato dal controinteressato in relazione all’indicazione dei costi della manodopera e alla dedotta violazione del principio di immodificabilità dell’offerta.
art. 63, comma 2, c.p.a.
La richiesta istruttoria della ricorrente è stata ritenuta superflua, perché la causa poteva essere decisa sulla base della questione relativa alla ristrutturazione dell’offerta.
art. 210 c.p.c.
Richiamato quale base della richiesta di esibizione dei verbali e delle giustificazioni di gara; il relativo mezzo istruttorio non è stato disposto.
Massime di principio
- Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia l’operatore economico può ricalibrare singole voci di costo, compensare una sottostima con margini positivi di altre voci o correggere errori di calcolo, purché resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica e non ne sia alterato l’equilibrio complessivo.
- È vietata, in sede di giustificazioni dell’offerta anomala, una modifica degli elementi strutturali dell’offerta che comporti una radicale riallocazione dei costi o la presentazione di una proposta contrattuale sostanzialmente nuova, in quanto lesiva della par condicio tra i concorrenti.
- La significativa riduzione, nelle giustificazioni, di un costo della manodopera indicato nell’offerta può costituire ristrutturazione inammissibile dell’offerta quando incida sull’equilibrio economico originario, anche se venga prospettata come maggiore efficienza o risparmio.
- Le migliorie offerte senza corrispettivo aggiuntivo devono essere economicamente coperte dal prezzo complessivo dell’offerta, dagli utili, dalle economie organizzative o da altre componenti economiche e devono essere considerate nella verifica della sostenibilità dell’offerta, soprattutto nei contratti a misura.
- Quando una ragione autonoma e sufficiente dimostra la legittimità dell’esclusione per anomalia, il giudice può ritenere superflua l’istruttoria richiesta sulle ulteriori contestazioni.
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