Cassazione Penale, Sentenza n. 6974/2022 del 28/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 1/6/2021 che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della custodia cautelare per intervenuto decorso dei termini massimi di fase (indagini preliminari). La difesa chiedeva la retrodatazione del dies a quo della seconda ordinanza alla data di esecuzione della prima misura (istituto dell'art. 297, comma 3 c.p.p., nel caso di "contestazione a catena"), sostenendo che la seconda misura era divenuta inefficace per decorso dei termini
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione fosse già stata oggetto di precedente giudicato cautelare e che la riproposizione della stessa questione non fosse ammissibile salvo nuovi elementi sopravvenuti; inoltre ha condiviso la valutazione del tribunale che ha ritenuto decisive, ai fini della seconda ordinanza cautelare, le dichiarazioni rese da Bartolomeo Arena dopo l'emissione della prima misura, che hanno completato il quadro indiziario. Perciò il rigetto dell'appello cautelare è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; sono state impartite le disposizioni di notifica/adempimento previste dall'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base dell'appello cautelare proposto dai difensori dell'indagato
art. 297, comma 3 cod. proc. pen.
Disciplina la retrodatazione del dies a quo in caso di contestazione a catena; la Corte valuta che la retrodatazione può essere invocata solo se non sussistono elementi nuovi sopravvenuti che giustifichino la seconda misura
art. 303, comma 1 cod. proc. pen.
Riferimento alla normativa sulle misure cautelari applicabili nella fase delle indagini preliminari
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Richiamata come ipotesi di vizio di motivazione dedotta dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto sussistere il vizio invocato
art. 591, comma 4 cod. proc. pen.
l'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento
La Corte applica tale disposizione per dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ripetuta; il giudice del grado successivo può rilevare e dichiarare l'inammissibilità non dichiarata dal precedente giudice
giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 14535/2006 e altre)
Principio che le ordinanze cautelari determinano un "giudicato cautelare" allo stato degli atti e non possono essere riformulate all'infinito: possono essere modificate solo per nuovi o sopravvenuti elementi
art. 616 cod. proc. pen.
Dispositivo che autorizza la condanna al pagamento delle spese e di una somma a titolo di sanzione per la parte che propone ricorso inammissibile; applicato dalla Corte nel caso di intempestività/ripetizione
art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Previsione relativa agli adempimenti che il direttore dell'istituto penitenziario deve compiere in caso di condizione detentiva del ricorrente; la Corte ordina gli adempimenti consequenziali
Massime di principio
- Una medesima questione cautelare già decisa nell'ambito delle impugnazioni forma un "giudicato cautelare" e non può essere riproposta mediante successive impugnazioni salvo che non emergano elementi nuovi o sopravvenuti
- La richiesta di retrodatazione del dies a quo per effetto dell'art. 297, comma 3 c.p.p. (contestazione a catena) può essere contrastata validamente se il giudice rileva l'esistenza di elementi probatori posteriori alla prima misura che completano il quadro indiziario
- Il giudice di grado successivo può, e deve, dichiarare l'inammissibilità delle impugnazioni anche se il giudice precedente non l'ha fatto, ai sensi dell'art. 591, comma 4 c.p.p.
- La riproposizione intempestiva o reiterata di impugnazioni sullo stesso tema può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In situazioni analoghe occorre verificare se sono effettivamente sopravvenuti nuovi elementi decisivi successivi alla precedente decisione; in assenza di tali elementi la domanda di retrodatazione o di inefficacia della misura è destinata ad essere dichiarata inammissibile
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