Cassazione Penale, Sentenza n. 28296/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Hanafi ha impugnato la sentenza della Corte d'assise d'appello di Catania che lo aveva condannato per associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 416 c.p. e art.12 d.lgs. n.286/1998), articolando tre motivi: 1) contestazione dell'identificazione dell'imputato nelle intercettazioni telefoniche e della correttezza dell'attività peritale (vizi di traduzione, interpretazioni soggettive e riconoscimento voce); 2) contestazione della sussistenza dell'associazione criminale e del ruolo apicale a lui attribuito (affermazione che le conclusioni sono fondate su indizi non univoci, breve arco temporale dei reati-fine, mancanza di prova su economia dell'associazione e contestazione che la proprietà delle imbarcazioni dimostri il ruolo di promotore/organizzatore); 3) censura sull'omessa concessione delle attenuanti generiche (art.62-bis c.p.), ritenendo i fattori favorevoli non valutati e la pena non adeguata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione esaustiva, congrua e non illogica: il perito ha spiegato metodo e capacità di traduzione e identificazione delle voci; le intercettazioni e altre prove dimostrano l'esistenza di un'associazione stabile e il ruolo apicale dell'Hanafi (proprietà delle imbarcazioni, direttive agli altri, la sua utenza su telefono satellitare legata a uno sbarco, dichiarazioni di terzi). La Corte ha, inoltre, ritenuto irrilevante la brevità temporale dei reati-fine rispetto alla sussistenza dell'associazione e ha considerato utili le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art.238-bis c.p.p. per confermare gli accertamenti. Ha respinto la richiesta di attenuanti generiche, motivando che la gravità della condotta, l'elevato contributo concorsuale e l'assenza di assunzione di responsabilità escludevano elementi positivi tali da giustificarle. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. (In primo e secondo grado la pena risultante era di 13 anni e 10 mesi di reclusione e multa di euro 2.026.000.)
Norme richiamate
art. 416 cod.pen.
Norma sulla associazione a delinquere: la Corte ha ritenuto sussistente un vincolo associativo stabile anche se i reati-fine accertati nel processo riguardavano un numero limitato di episodi e relativamente breve arco temporale; la stabilità e l'organizzazione sono desunte da intercettazioni, ruoli attribuiti e da elementi strutturali (proprietà imbarcazioni, direttive).
art. 12 commi 3 lett. a), b) e d), 3-bis e 3-ter d.lgs. n. 286/1998
Norme sulle aggravanti relative al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: la Corte d'appello ha applicato le aggravanti (trasporto di più di cinque persone, azione in più di tre persone o gruppo organizzato, esposizione a pericolo) sulla base degli elementi probatori acquisiti.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
Criteri di motivazione impugnabile in cassazione: il ricorso in Cassazione deve precisare vizi di motivazione manifesti, contraddittori o omissioni essenziali; censure generiche o richieste di diversa valutazione del merito sono inammissibili. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e non confrontato con la motivazione di merito.
art. 62-bis cod.pen.
Regime delle attenuanti generiche: la valutazione delle attenuanti è discrezionale e richiede che il giudice valuti elementi positivi concreti; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi positivi pregnanti (gravità della condotta, apicalità e mancata assunzione di responsabilità) tali da giustificare le attenuanti.
art. 238-bis cod.proc.pen.
"La sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati..."
La Corte ha ritenuto legittimo utilizzare sentenze irrevocabili di correi come elemento probatorio integrativo; tali sentenze non vincolano automaticamente ma costituiscono elemento confermativo valutabile insieme ad altri elementi acquisiti nel processo.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione all'imposizione di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile, nel presupposto che non sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui è stato comunque disposto un versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Le identificazioni foniche tramite perito sono ammissibili se il perito illustra metodo, competenze linguistiche/dialettali e coscienza di aver memorizzato voci; per contestarle in sede di cassazione occorre indicare specifiche conversazioni o errori puntuali e non solo genericamente mettere in dubbio l'attendibilità.
- La breve durata temporale dei reati-fine non esclude la sussistenza di una associazione a delinquere: la valutazione si basa su stabilità del vincolo, organizzazione e ruoli, non sul numero di episodi.
- Sentenze penali irrevocabili rese in altri procedimenti possono essere acquisite ai sensi dell'art.238-bis c.p.p. e valutate come elemento probatorio che conferma le risultanze del processo in corso.
- In Cassazione sono inammissibili censure che si limitano ad attaccare la persuasività o la valutazione del merito senza dimostrare vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o omissioni essenziali; le doglianze devono essere specifiche e confrontarsi con i passaggi argomentativi della sentenza impugnata.
- L'attribuzione del ruolo di promotore/organizzatore può essere desunta da una pluralità di elementi convergenti (proprietà di mezzi usati per i reati, direttive nelle conversazioni, riferimenti da parte di terzi, centralità della utenza telefonica): per contrastare tale attribuzione è necessario produrre elementi concreti che smentiscano queste prove o dimostrare errori di interpretazione specifici.
- La negazione delle attenuanti generiche può essere motivata dalla gravità del fatto, dall'apicalità del contributo del reo e dalla mancata assunzione di responsabilità; la sola brevità temporale dell'attività criminosa è generalmente insufficiente a giustificare le attenuanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28288/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28289/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28290/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28291/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28292/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28293/2023 del 03/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →