Parere n. 649/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, avverso il provvedimento -OMISSIS- di diniego della cittadinanza italiana;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, per elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del 2 settembre 2019, deducendo violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, eccesso di potere e omessa valutazione delle condizioni di vita e familiari. Ha sostenuto che il provvedimento non rendesse conoscibili gli elementi posti a fondamento del ritenuto pericolo per la sicurezza della Repubblica. Il Ministero dell'Interno ha riferito che il diniego era fondato su elementi emersi da atti classificati "riservati", non divulgabili e sottratti all'accesso, e ha ritenuto prevalente la tutela della sicurezza nazionale. La Sezione, non disponendo degli elementi istruttori necessari per definire il merito, ha richiesto al Ministero una nota riservata sugli elementi emersi e sulla reale classificazione dei documenti.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha definito né il rito né il merito del ricorso. Ha sospeso l'espressione del parere e disposto un'integrazione istruttoria: il Ministero dell'Interno deve trasmettere entro trenta giorni, con modalità idonee a preservare la riservatezza e mediante plico sigillato recante il numero del ricorso, una nota che illustri sinteticamente gli elementi emersi nell'istruttoria amministrativa e dia conto della reale classificazione dei documenti qualificati come "riservati". La Sezione ha richiamato l'esigenza di rispettare la ragionevole durata del procedimento, rilevando che le garanzie convenzionali si applicano anche al ricorso straordinario.
Osservazioni
Violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990
La questione resta impregiudicata. La Sezione non ha potuto stabilire se il procedimento di diniego abbia rispettato il contraddittorio procedimentale, poiché ha ritenuto necessaria un'integrazione istruttoria sugli elementi posti a fondamento del provvedimento.
Difetto di motivazione ed elementi riservati
La Sezione ha richiesto al Ministero di illustrare sinteticamente gli elementi emersi nell'istruttoria e di precisare la reale classificazione dei documenti riservati, così da consentire la valutazione della legittimità della motivazione senza compromettere la riservatezza.
Eccesso di potere e omessa valutazione delle condizioni di vita e familiari
Le censure non sono state esaminate nel merito. Ogni decisione è stata rinviata all'esito degli incombenti istruttori disposti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di cittadinanza italiana, il cui diniego è stato adottato in presenza di elementi ritenuti ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica.
art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241
È stato invocato dal ricorrente per contestare il mancato rispetto del contraddittorio procedimentale; la Sezione ha lasciato impregiudicata la relativa valutazione.
art. 2, comma 1, lettera d), decreto del Ministro dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415
È richiamato dall'Amministrazione quale fondamento dell'esclusione dall'accesso per i documenti contenenti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
le tutele previste dalla Convenzione (e segnatamente l’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi) sono riferibili anche al ricorso straordinario
La garanzia della ragionevole durata del processo è applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente e dei terzi.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato, in relazione all'oscuramento dei dati personali.
sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2023
È richiamata per affermare l'applicabilità al ricorso straordinario delle garanzie convenzionali relative alla ragionevole durata dei processi.
sentenza Corte europea dei diritti dell'uomo, Sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia
È richiamata quale precedente sulla riferibilità al ricorso straordinario delle tutele previste dalla Convenzione europea, in particolare quanto alla ragionevole durata.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando il diniego di cittadinanza è fondato su elementi attinenti alla sicurezza della Repubblica contenuti in documenti riservati, il Consiglio di Stato può disporre un'integrazione istruttoria riservata, chiedendo all'amministrazione una sintesi degli elementi rilevanti e la verifica della classificazione documentale, senza imporne la divulgazione al ricorrente.
- La classificazione come "riservato" degli atti posti a fondamento di un provvedimento non esonera l'amministrazione dal fornire al giudice consultivo gli elementi necessari per verificare la legittimità dell'azione amministrativa e la reale sussistenza dei presupposti del diniego.
- Nel ricorso straordinario, la tutela della sicurezza nazionale deve essere coordinata con l'esigenza del Consiglio di Stato di disporre di un quadro istruttorio sufficiente per decidere il ricorso e con il rispetto della ragionevole durata del procedimento.
Diniego di cittadinanza fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro il diniego dell'istanza di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il diniego ministeriale del 2 settembre 2019 era motivato dalla presenza di elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto:
- la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990;
- il difetto di motivazione;
- l'eccesso di potere;
- la mancata valutazione delle condizioni di vita e familiari.
La censura centrale riguardava l'impossibilità di comprendere dal provvedimento quali elementi concreti confermassero il pericolo per la sicurezza della Repubblica e quali fossero le ragioni di fatto del diniego.
Posizione dell'Amministrazione
Il Ministero dell'Interno ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la prevalenza dell'esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all'interesse del richiedente. Ha precisato che gli elementi ostativi erano emersi da atti classificati "riservati", dei quali era vietata la divulgazione e la cui conoscenza era sottratta alla disponibilità del privato.
L'Amministrazione ha richiamato l'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415, secondo cui sono sottratti all'accesso i documenti contenenti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.
Valutazioni istruttorie della Sezione
La Sezione ha ritenuto di non poter definire il merito della controversia allo stato degli atti, per la mancanza di elementi istruttori sufficienti. La qualificazione dei documenti come "riservati" non ha impedito al Collegio di richiedere all'Amministrazione un apporto informativo riservato, necessario per verificare la consistenza dell'istruttoria e la legittimità del diniego.
Il Ministero dell'Interno dovrà trasmettere, entro trenta giorni dal ricevimento del parere e con modalità idonee a preservare la riservatezza, una nota contenente:
- una sintesi degli elementi emersi nell'istruttoria amministrativa;
- l'indicazione della reale classificazione dei documenti richiamati nella relazione ministeriale.
La nota dovrà essere trasmessa in plico sigillato, recante sul frontespizio il numero del ricorso, presso la segreteria della Sezione.
Ragionevole durata del procedimento
Nel fissare il termine di trenta giorni, la Sezione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia. Tali precedenti sono richiamati per affermare che le garanzie previste dalla Convenzione europea, compresa quella relativa alla ragionevole durata del processo di cui all'art. 6 CEDU, si applicano anche al ricorso straordinario.
Esito
Il parere è interlocutorio. La Sezione ha sospeso l'espressione del parere, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, e ha disposto gli adempimenti istruttori a carico del Ministero dell'Interno. Non è stata quindi ancora assunta alcuna decisione sull'illegittimità del diniego di cittadinanza o sulla fondatezza dei motivi dedotti dal ricorrente.
È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e i terzi, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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