Sentenza n. 127/2026 - L'aquila, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento n. 50417 del 12 luglio 2024, comunicato in pari data, con cui il Comune di Teramo ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della SCIA, statuendo di “sospendere/non effettuare i lavori richiesti con la segnalazione certificata di inizio attività presentata in data 28/05/2024 protocollo n. 38784” nonché di “rimuovere i lavori eventualmente già eseguiti non conformi alla normativa vigente, precisamente:___ ”; - della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza trasmessa il 3 giugno 2024 dal Comune di Teramo all’ingegner Taraschi ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990; - della risposta del Comune di Teramo all’istanza di annullamento in autotutela presentata dall’ingegner Taraschi, trasmessa il 2 ottobre 2024; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente in data 27 febbraio 2025: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento notificato il 27 dicembre 2024 con il quale il Dirigente Area 7 del Comune di Teramo così provvedeva: “- ai sensi dell’art. 36 bis comma 1) cit. SI ACCERTA la conformità dell’intervento realizzato in difformità dalla SCIA S259/2023, oggetto della SCIA in sanatoria SCIA in sanatoria SCIA S469/2024, alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della predetta SCIA in sanatoria, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione, per la parte di esso (punto 1 della premessa) consistita nell’ottenimento di una diversa e ulteriore disponibilità volumetrica dell’edificio, poiché contenuta nell’una tantum del 10% di incremento volumetrico previsto per le zone B0F dall’art. VII.7, comma 2 delle NTA del PRG; - ai sensi dell’art. 36 bis comma 1) cit. NON SI ACCERTA la conformità dell’intervento di cui sopra alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della predetta SCIA in sanatoria, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione, per la parte di esso (punto 2 della premessa) consistita nella modifica morfologica delle falde dei tetti, poiché in violazione delle NTA del PRG (art. VII. 7, comma 1 - ZONE B0F – ZONE CONSOLIDATE DI VALORE MORFOLOGICO NELLE FRAIONI)”. - pertanto, ai sensi dell’art. 36 bis coma 2) cit. SI INDIVIDUANO, come misure da prescrivere ai sensi dell’art. 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo della L. 7 agosto 1990 n. 241, la rimozione integrale delle modifiche morfologiche delle falde dei tetti e il successivo ripristino della copertura originaria dell’edificio (come da stato di fatto di cui alla SCIA S259/2023), trattandosi di opere che non possono essere sanate per difetto della cd. doppia conformità urbanistico-edilizia”; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Divieto di prosecuzione dei lavori relativi a una SCIA in variante e successivo diniego parziale dell’accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, con ordine di rimozione delle modifiche alle falde del tetto e ripristino della copertura originaria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato una SCIA per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su un immobile sito in zona B0F, qualificata dal PRG come zona consolidata di valore morfologico. Con una successiva SCIA in variante aveva previsto, tra l’altro, la trasformazione della copertura originaria a padiglione in una copertura a due falde, ritenendola consentita dall’art. VII.7 delle NTA e dall’Abaco delle tipologie storiche, nonché funzionale al miglioramento sismico. Il Comune aveva vietato la prosecuzione dei lavori, ritenendo che la copertura dovesse conservare la conformazione originaria quale elemento storico, architettonico e tipologico rilevante. Il ricorrente aveva impugnato tale provvedimento deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. VII.7 delle NTA, delle schede tipologiche n. 1, 7 e 8 dell’Abaco e dei punti 8.7.4 e 8.7.5 delle NTC, oltre a eccesso di potere, falsità del presupposto, travisamento, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta. Dopo avere comunque completato i lavori, il ricorrente aveva presentato una SCIA in sanatoria. Il Comune aveva accertato la conformità della maggiore volumetria, ma non quella della modifica morfologica delle falde, ordinando la rimozione della nuova copertura e il ripristino di quella originaria. Contro tale provvedimento il ricorrente aveva proposto motivi aggiunti, sostenendo che le schede dell’Abaco consentissero astrattamente sia il tetto a padiglione sia quello a due falde, che la modifica fosse conforme al contesto rurale e necessaria per il miglioramento sismico, che non fosse necessario l’assenso della proprietà adiacente e che sussistessero i presupposti per la sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché i lavori erano stati integralmente eseguiti e il contenuto relativo alla rimozione delle opere era stato assorbito dal successivo provvedimento di diniego dell’accertamento di conformità, rispetto al quale si era trasferito l’interesse del ricorrente. Ha respinto i motivi aggiunti. Secondo il Collegio, l’art. VII.7 delle NTA, applicabile alle zone B0F, consente interventi sul patrimonio edilizio esistente soltanto nel rispetto dei vincoli morfologici e degli elementi storici, architettonici e tipologici rilevati per il singolo edificio. La previsione, nelle schede dell’Abaco, di più possibili tipologie astratte di copertura non attribuisce al proprietario la facoltà di scegliere liberamente una copertura diversa da quella concretamente esistente: impone invece di conservare l’elemento strutturale e architettonico peculiare del singolo immobile. La trasformazione del tetto a padiglione in tetto a due falde alterava quindi i prospetti e l’unitarietà morfologica dell’edificio, in violazione dell’art. VII.7 delle NTA. È stata ritenuta non provata la necessità della modifica ai fini del miglioramento sismico, anche perché il progetto originario prevedeva interventi di miglioramento compatibili con la conservazione della copertura e il ricorrente stesso aveva inizialmente rimodulato il progetto ripristinando il tetto a padiglione. Il motivo relativo al mancato assenso della proprietà adiacente è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché tale circostanza non costituiva la ragione effettiva del diniego. Il motivo sulla conformità dell’intervento e sulla sanabilità ex art. 36-bis è stato respinto in quanto fondato sulla medesima erronea interpretazione delle NTA. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 3.000,00.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento della SCIA originaria per gli interventi edilizi.
art. 23, comma 1, d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata per la variante.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La sanatoria richiede la conformità dell’intervento ai parametri previsti dalla disposizione; il Comune ha escluso tale conformità per la modifica morfologica delle falde e ha prescritto la rimozione delle opere non sanabili.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
Richiamato quale base del potere di prescrivere la rimozione delle opere non conformi nell’ambito del procedimento relativo alla SCIA in sanatoria.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato per la comunicazione dei motivi ostativi trasmessa dal Comune nel procedimento di controllo della SCIA.
art. VII.7 NTA del PRG del Comune di Teramo
Nelle zone B0F sono consentiti gli interventi di restauro, conservazione, ristrutturazione edilizia con vincoli morfologici. Tali vincoli sono definiti sulla base del rilievo degli edifici da presentarsi in sede di progetto, che dovrà documentare tutti gli elementi rilevanti sotto il profilo storico, architettonico, tipologico, secondo la scheda delle tipologie e dei materiali che viene allegata alle norme del PRG.
La disposizione impone che gli interventi sugli edifici esistenti in zona B0F rispettino i vincoli morfologici e conservino gli elementi strutturali e architettonici peculiari del singolo immobile, compresa la conformazione originaria del tetto.
art. III.5, lettera c4, NTA del PRG del Comune di Teramo
Le norme del presente piano indicano le zone o gli immobili per i quali gli interventi di ristrutturazione edilizia sono sottoposti a vincoli morfologici, riguardanti le altezze, i materiali, i prospetti esterni, i rapporti con il tessuto urbano.
Il vincolo morfologico comprende anche i prospetti esterni; la modifica della copertura che altera tali prospetti è incompatibile con la disciplina della zona B0F.
punto 8.7.4 NTC
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della sostituzione della copertura ai fini della riduzione delle spinte e del miglioramento sismico; il TAR ha ritenuto non provata tale necessità.
art. 91 c.p.c.
Applicato per porre le spese di giudizio a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Quando la disciplina urbanistica sottopone gli interventi edilizi sugli immobili esistenti a vincoli morfologici e impone la conservazione degli elementi architettonici peculiari, la previsione astratta di più tipologie edilizie ammissibili non consente al proprietario di sostituire l’elemento concretamente presente con un diverso elemento previsto per altri edifici: deve essere conservata la conformazione originaria del singolo immobile.
- In una zona urbanistica qualificata come di valore morfologico, la modifica della copertura che altera i prospetti esterni e l’unitarietà tipologica dell’edificio costituisce violazione dei vincoli morfologici, anche se la nuova tipologia di tetto è astrattamente contemplata dall’abaco tipologico o diffusa in altri immobili della medesima zona.
- L’esigenza di miglioramento o sicurezza sismica non legittima la deroga ai vincoli morfologici se il privato non dimostra che la modifica dell’elemento edilizio sia necessaria e non meramente opportuna; la possibilità di conseguire il miglioramento mediante interventi compatibili con la conservazione della struttura originaria esclude la necessità della trasformazione.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando censura una circostanza illustrata nel provvedimento ma non posta dall’amministrazione a fondamento effettivo della decisione impugnata.
- Quando, dopo il divieto di prosecuzione dei lavori, l’intervento edilizio viene integralmente eseguito e il successivo provvedimento sulla sanatoria assorbe il precedente ordine di rimozione, viene meno l’utilità concreta dell’annullamento del provvedimento originario e il ricorso contro quest’ultimo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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