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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38734/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente era stata condannata in primo grado e in appello per avere realizzato, in Napoli e sino al 22 luglio 2020, opere edilizie in assenza di permesso di costruire, in prosieguo rispetto a manufatti già sequestrati: ultimazione di un’unità abitativa di circa 80 mq, creazione di un cucinotto esterno, di una tettoia in legno e copertura di una rampa di scale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di valutare un elemento decisivo e avesse travisato le prove, poiché l’abitazione sarebbe stata occupata da altro nucleo familiare e non sarebbero emersi un suo effettivo contributo soggettivo o una prova della sua diretta commissione dell’abuso. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., lamentando l’omessa declaratoria di prescrizione e sostenendo che alcuni rilievi (Google Earth) avrebbero retrodatato la realizzazione di almeno una delle opere, collocando il fatto in epoca anteriore e sufficiente a far maturare il termine prescrizionale prima del decreto di citazione a giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio: la motivazione d’appello era stata considerata logica e coerente nel ritenere riferibili le opere alla proprietaria dell’immobile, presente al sopralluogo e già collegata a un manufatto precedentemente sequestrato. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il reato edilizio ha natura permanente e cessa solo con ultimazione dell’opera, desistenza volontaria, sentenza di primo grado o sequestro; la dedotta retrodatazione di una sola opera non scalfiva la valutazione complessiva dei giudici di merito sulla data di completamento dell’intervento abusivo. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001

    punisce la realizzazione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire; nel caso concreto è stato ritenuto integrato per interventi abusivi su immobile di proprietà dell'imputata.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il vizio di motivazione è sindacabile solo nei limiti della congruità e coerenza logica della decisione, non potendo la Cassazione sostituire una propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    la violazione di legge è insussistente quando la doglianza sulla prescrizione presuppone una ricostruzione fattuale diversa e non dimostra errori di diritto nella qualificazione del reato permanente e nella decorrenza del termine.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso è dovuta la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    consente di aumentare, oltre il massimo, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata in relazione alla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità non presentata senza colpa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è deducibile solo quando la sentenza presenti fratture logiche manifeste, premessa fattuale inesistente o travisamento decisivo, non quando il ricorrente proponga una diversa lettura delle prove.
  • La qualità di proprietario dell'immobile, la presenza sul luogo al momento dell'accertamento e il collegamento dell'intervento a manufatti già sequestrati possono costituire un compendio indiziario idoneo a sorreggere la riferibilità delle opere abusive all'imputato.
  • In tema di abuso edilizio, la permanenza del reato si protrae fino all'ultimazione dell'opera o fino a un evento interruttivo rilevante; la datazione di un singolo manufatto non basta, da sola, a escludere la permanenza quando l'imputazione riguarda un complesso di interventi unitariamente considerati.
  • La prescrizione non può essere dichiarata sulla base di una ricostruzione frammentaria dei fatti quando il giudice di merito abbia fondato la data di consumazione su una valutazione complessiva di più elementi probatori.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

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