Sentenza del 25/10/2017 n. 25270 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Iscrizione di ipoteca sugli immobili - Impugnazione del contribuente per vizi dell'atto anteriore autonomamente impugnabile - Requisiti di ammissibilità della domanda - Mancata notificazione dell'atto anteriore - Necessità - Difetto - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato due iscrizioni ipotecarie eseguite a garanzia di crediti tributari derivanti da un avviso di accertamento e da tre cartelle di pagamento. Deduceva la mancata o irregolare notificazione degli atti presupposti, sostenendo quindi l'assenza di un valido titolo per procedere all'iscrizione ipotecaria. L'Agenzia delle Entrate contestava che il contribuente avesse potuto estendere la contestazione alle cartelle mediante memoria difensiva e sosteneva che l'impugnazione dell'ipoteca potesse riguardare soltanto i vizi propri dell'atto. Veniva inoltre dedotta la necessità di sospendere il processo per una presunta falsità della firma apposta sulla relata o sull'avviso di ricevimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia quello incidentale di Equitalia, confermando l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie. Ha ritenuto che il contribuente potesse far valere, impugnando l'iscrizione ipotecaria, la mancata notificazione degli atti anteriori autonomamente impugnabili, purché tale mancata notificazione fosse specificamente contestata. Nel caso concreto la contestazione risultava effettuata e l'Amministrazione non aveva provato la regolarità delle notificazioni dell'avviso di accertamento e delle cartelle. È stato escluso il vizio di ultrapetizione. La sospensione non era dovuta perché non risultava proposta una formale querela di falso. L'Agenzia delle Entrate e Equitalia sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese di legittimità in favore del contribuente, mentre le spese nei confronti di Equitalia Sud sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
Costituisce requisito di ammissibilità dell'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, la mancata notificazione di tale atto anteriore.
L'iscrizione ipotecaria può essere impugnata anche per vizi dell'atto presupposto, come il ruolo o la cartella, quando il contribuente deduca che tale atto non gli è stato notificato. La mancata notificazione deve essere oggetto di specifica contestazione.
Art. 77 del d.P.R. n. 602/1973
Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati.
L'iscrizione ipotecaria presuppone l'esistenza di un valido ruolo e il decorso del termine per il pagamento. Se gli atti che fondano il ruolo non sono stati validamente notificati, può mancare un idoneo titolo per l'iscrizione.
Art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992
La Corte ha escluso che vi fosse un'inammissibile estensione della domanda, ritenendo che la contestazione della notificazione delle cartelle fosse già ricompresa nel tema del giudizio introdotto dal contribuente.
Art. 39 del d.lgs. n. 546/1992
Sospensione del processo tributario in caso di querela di falso o di questioni sullo stato o sulla capacità delle persone.
La sospensione per pregiudizialità esterna richiede la proposizione di una formale querela di falso, pertinente e rilevante ai fini della decisione. Una semplice denuncia o contestazione della firma non è sufficiente.
Art. 295 c.p.c.
Sospensione necessaria del processo.
La disposizione riguarda i rapporti di pregiudizialità tra processi e, nel contesto richiamato dalla sentenza, opera nei rapporti tra processi tributari, non sostituendo i requisiti specifici previsti dall'art. 39 del d.lgs. n. 546/1992.
Art. 17 del d.P.R. n. 602/1973
La questione della decadenza per mancata notificazione dell'iscrizione ipotecaria non può essere esaminata se non è stata specificamente contestata dal contribuente.
Massime di principio
- Quando si impugna un'iscrizione ipotecaria tributaria, è possibile contestare anche la validità degli atti presupposti autonomamente impugnabili, come ruolo, avviso di accertamento o cartella, se si deduce e si prova la loro mancata notificazione.
- La contestazione della mancata notificazione deve essere formulata tempestivamente e in modo chiaro; non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione.
- L'Amministrazione e l'agente della riscossione devono fornire la prova della regolarità e dell'effettiva esecuzione delle notificazioni degli atti su cui si fonda l'iscrizione ipotecaria.
- La mera conoscenza di fatto della pretesa o la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria non sana automaticamente la mancata notificazione degli atti presupposti, soprattutto quando ciò incide sul diritto di difesa.
- Per ottenere la sospensione del processo tributario basata sulla falsità di una firma o di un documento notificatorio è necessaria una formale querela di falso, proposta nelle forme previste dalla legge; una semplice denuncia non basta.
- Non possono essere introdotti per la prima volta nel giudizio di cassazione motivi nuovi, come la mancata notificazione del preavviso di ipoteca o la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, se non erano stati dedotti nei ricorsi originari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 ott 2017Sentenza del 25/10/2017 n. 194 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 25 ott 2017Sentenza del 25/10/2017 n. 201 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 25 ott 2017Sentenza del 25/10/2017 n. 202 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 25 ott 2017Sentenza del 25/10/2017 n. 1067 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 25 ott 2017Sentenza del 25/10/2017 n. 2288 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 25 ott 2017Sentenza del 25/10/2017 n. 4279 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →