Ordinanza n. 287/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell'istanza di variazione delle opere relative a una concessione demaniale marittima, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento regionale di archiviazione dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 24 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, avente a oggetto un progetto di variazione delle opere relative alla concessione demaniale marittima. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di avvio del procedimento di archiviazione, alcune note del Comune di Favignana e dell'Assessorato regionale riguardanti l'inquadramento dell'area in ambito portuale, la coerenza con il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e la necessità di una nuova valutazione di incidenza ambientale di livello appropriato per la ZSC interessata. È stata proposta anche domanda di risarcimento dei danni derivanti dagli atti impugnati. Nella fase cautelare la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'archiviazione e degli atti presupposti, chiedendo la sospensione della loro efficacia.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. A un sommario esame, proprio della fase cautelare, il ricorso non è apparso assistito da sufficiente fumus boni iuris, in considerazione delle deduzioni dell'amministrazione regionale circa la necessità di acquisire un'attestazione di coerenza dell'intervento con il PUDM e di definire in modo aggiornato la procedura di valutazione di incidenza ambientale. Il giudice non ha quindi ravvisato i presupposti per concedere la sospensione cautelare degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie. L'ordinanza non definisce il merito del ricorso né la domanda risarcitoria.
Norme richiamate
art. 24 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'istanza relativa al progetto di variazione delle opere oggetto della concessione demaniale marittima.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, a un sommario esame, il ricorso non presenti sufficiente fumus boni iuris.
- La richiesta di variazione delle opere relative a una concessione demaniale marittima può essere ritenuta non sufficientemente supportata, ai fini cautelari, in assenza di un'attestazione aggiornata di coerenza dell'intervento con il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.
- Quando il progetto costituisce una variante rispetto a una proposta precedentemente sottoposta a valutazione di incidenza, la necessità di definire o aggiornare la relativa procedura ambientale può incidere negativamente sul fumus boni iuris della domanda cautelare diretta contro l'archiviazione dell'istanza demaniale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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