Cassazione Civile, Ordinanza n. 37257/2021 del 29/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2006, fondato sui movimenti di libretti di deposito bancari al portatore riconducibili al contribuente, ritenuti indicativi di redditi non denunciati. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e dei principi di capacità contributiva e ragionevolezza, sostenendo che la CTR avesse applicato la presunzione legale anche ai prelevamenti nonostante la declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta per i lavoratori autonomi; con il secondo ha censurato la pretesa violazione del divieto di concatenazione di presunzioni semplici, deducendo che l'accertamento si sarebbe fondato su una praesumptio de praesumpto; con il terzo ha lamentato l'omesso esame di fatti decisivi che avrebbero dimostrato l'altruità delle somme movimentate e la loro riferibilità a una società terza; con il quarto ha dedotto l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla qualificazione del rapporto tra il contribuente e la società con cui operava. La Corte ha ritenuto fondato solo il primo motivo, perché per i lavoratori autonomi la presunzione legale opera, dopo Corte cost. n. 228/2014, solo per i versamenti e non per i prelevamenti; ha rigettato il secondo motivo, affermando che il divieto di presunzioni di secondo grado non è principio generale dell'ordinamento e che la presunzione legale sui versamenti impone al contribuente una prova analitica delle singole rimesse; ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il terzo motivo, poiché i libretti erano comunque riconducibili al contribuente e la giustificazione fornita era generica; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, rilevando che la CTR aveva comunque esaminato la questione e che la censura mirava in sostanza a contestare la valutazione delle prove e la motivazione, non più sindacabile nei termini prospettati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al primo motivo e rinviata alla CTR della Toscana in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e rigettato gli altri tre. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente alla parte in cui aveva imputato a ricavi, per il contribuente qualificato come lavoratore autonomo, anche i prelevamenti sui libretti di deposito bancari. In sede di rinvio il giudice dovrà considerare, per la fattispecie esaminata, soltanto i versamenti sui conti/libretti riconducibili al contribuente, alla luce dell'assetto della presunzione legale risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale. Il rinvio è stato disposto alla CTR della Toscana in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La presunzione legale di imputazione a ricavi dei movimenti bancari non annotati opera, per i lavoratori autonomi e i professionisti, solo con riferimento ai versamenti e non ai prelevamenti, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale; il contribuente deve fornire prova analitica della non imponibilità delle singole rimesse.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
I versamenti sui conti correnti bancari possono essere imputati a ricavi secondo la presunzione legale prevista per gli accertamenti IVA, salvo specifica prova contraria del contribuente.
art. 2727 c.c.
Il preteso divieto di praesumptio de praesumpto non è ricavabile da questa norma né dall'ordinamento in generale; un fatto noto accertato anche per presunzioni può costituire base per ulteriori inferenze, se adeguate.
art. 2729 c.c.
La presunzione legale in materia di accertamento bancario non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per censurare la violazione di legge in relazione all'applicazione della presunzione bancaria e dei principi costituzionali invocati.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame di fatti decisivi è stata ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata/inammissibile perché volta, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del merito o a lamentare insufficienza motivazionale non più sindacabile.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato anche in relazione alla successiva giurisprudenza di legittimità che ammette l'efficacia retroattiva del nuovo assetto, nei limiti dei rapporti non esauriti o non coperti da giudicato.
Massime di principio
- In tema di accertamento bancario, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della presunzione, per i lavoratori autonomi la regola resta limitata ai versamenti: i prelevamenti non possono essere automaticamente imputati a ricavi.
- La presunzione legale prevista dagli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 impone al contribuente una prova analitica e specifica della riferibilità o non imponibilità di ciascun versamento; non è sufficiente una giustificazione generica o complessiva.
- Il divieto di concatenazione di presunzioni semplici non costituisce un principio generale dell'ordinamento: un fatto noto accertato anche mediante presunzioni può legittimamente fondare ulteriori inferenze presuntive, se adeguate.
- Quando il giudice di merito ha comunque esaminato la questione decisiva e ha fondato la decisione sulla valutazione delle prove, la censura di omesso esame non può essere usata per ottenere una nuova rivalutazione del merito in cassazione.
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