Sentenza del 27/08/2019 n. 1095 - Comm. Trib. Prov. Torino
Cessione di ramo di azienda - Sussiste la deducibilità e l'inerenza della passività costituita dal T.F.R.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale del debito per il trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti del ramo d'azienda ceduto. Il T.F.R. costituisce una passività aziendale composta dalle quote maturate nell'esercizio e negli esercizi precedenti. Secondo l'impostazione riportata, il relativo accantonamento è inerente ai sensi dell'art. 109, comma 5, del d.P.R. 917/1986, poiché funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa e potenzialmente idoneo alla produzione di reddito. Inoltre, il T.F.R. maturato fino alla data della cessione rappresenta un debito della cedente che, insieme ai rapporti di lavoro, si trasferisce al cessionario per effetto della legge. Esso deve quindi essere considerato nella valutazione economica e fiscale del ramo trasferito.
La decisione
La tesi esposta riconosce la deducibilità e l'inerenza della passività costituita dal T.F.R. maturato dai dipendenti del ramo d'azienda fino alla data della cessione. Il debito viene qualificato come passività aziendale trasferita al cessionario e rilevante ai fini della determinazione del valore del ramo, secondo il principio del valore venale in comune commercio. Non sono tuttavia indicati nel testo gli estremi della sentenza, le parti processuali o il dispositivo formale; pertanto, l'esito è ricostruibile soltanto nei suoi principi sostanziali.
Norme richiamate
Art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
I componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.
Il costo o accantonamento relativo al T.F.R. è inerente quando è funzionalmente collegato all'attività d'impresa e alla produzione potenziale di reddito. È sufficiente una correlazione qualitativa con l'attività aziendale, senza che sia necessario dimostrare un'immediata e specifica produzione di ricavi.
Art. 43, comma 2, d.P.R. 131/1986
Le passività e gli oneri sono dedotti dal valore dei beni o dei diritti trasferiti nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.
La norma è richiamata in relazione alla rilevanza delle passività aziendali nella determinazione del valore del complesso trasferito, comprese quelle connesse ai rapporti di lavoro.
Per gli atti aventi per oggetto beni o diritti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti, l'imposta si applica sul valore venale in comune commercio.
Il valore fiscale del ramo d'azienda deve essere determinato considerando il valore venale in comune commercio, tenendo conto anche delle passività effettivamente collegate al ramo, come il T.F.R. maturato dai dipendenti trasferiti.
Massime di principio
- Il T.F.R. maturato dai dipendenti costituisce una passività aziendale effettiva e, in caso di cessione di ramo d'azienda, deve essere considerato nella determinazione del valore economico e fiscale del ramo.
- La deducibilità di un costo o di un accantonamento dipende principalmente dalla sua inerenza, cioè dal collegamento funzionale con l'attività d'impresa, non dalla produzione immediata di ricavi.
- Quando i rapporti di lavoro si trasferiscono al cessionario, anche il debito per il T.F.R. maturato fino alla cessione segue il ramo d'azienda, salvo specifiche disposizioni o pattuizioni applicabili.
- Nella valutazione fiscale di un'azienda o di un ramo, il valore venale deve essere determinato considerando sia le attività sia le passività realmente riferibili al complesso trasferito.
- Per sostenere la rilevanza del T.F.R. è opportuno documentare l'ammontare maturato, la riferibilità ai dipendenti trasferiti e il collegamento tra la passività e il ramo ceduto.
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