Sentenza del 27/08/2019 n. 357 - Comm. Trib. Prov. Macerata
Coobbligato solidale ex art. 35 DPR 602/1973. Domicilio fiscale del coobligato e sede della società. Competenza territoriale A.E. Nullità dell'avviso di accertamento per violazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento di euro 10.846,00, relativo all'omesso versamento di ritenute d'imposta per l'anno 2012, sostenendo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale dell'Ufficio di Macerata. Al momento della notifica, egli aveva residenza e domicilio fiscale nel Comune di Falconara Marittima, rientrante nella competenza dell'Agenzia delle Entrate di Ancona, mentre la società coobbligata aveva sede a Macerata. Ha inoltre dedotto l'illegittimità dell'avviso sostitutivo di un precedente atto annullato in autotutela, il difetto di motivazione, la violazione del contraddittorio preventivo e l'insussistenza della prova della distribuzione di utili ai soci.
La decisione
La Commissione ha accolto il ricorso ritenendo assorbente il difetto di competenza territoriale dell'Ufficio di Macerata. La competenza ad emettere l'avviso nei confronti del coobbligato solidale spettava all'Ufficio competente per il suo domicilio fiscale, cioè l'Agenzia delle Entrate di Ancona, e non all'Ufficio competente per la sede della società. Il vizio è stato qualificato come carenza di potere, tale da determinare la nullità radicale dell'avviso. Gli ulteriori motivi non sono stati esaminati. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, spese documentate, CPA e IVA.
Norme richiamate
Art. 35 del DPR 602/1973
La competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato
La competenza territoriale dell'Ufficio che emette l'atto nei confronti del coobbligato solidale deve essere individuata in relazione al domicilio fiscale del singolo soggetto obbligato, non alla sede della società principale o di un altro coobbligato.
Art. 58, comma 2, del DPR 600/1973
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte
Per le persone fisiche residenti in Italia, il domicilio fiscale rilevante ai fini della competenza dell'Ufficio coincide con il Comune di iscrizione anagrafica.
Art. 43, comma 3, del DPR 600/1973
È stato invocato dal ricorrente con riferimento alla possibilità di emettere un nuovo avviso sostitutivo di uno precedentemente annullato, ma la questione è rimasta assorbita dalla decisione sulla competenza territoriale.
Art. 47, comma 3, del D.Lgs. 546/1992
La disposizione è stata richiamata nella fase cautelare; la sospensione dell'atto era stata rigettata per mancanza del pericolo di danno grave e irreparabile, senza incidere sull'esito definitivo del giudizio.
Cassazione, sentenze n. 8049/2017 e n. 2998/2017
I precedenti sono stati richiamati a sostegno della qualificazione dell'incompetenza territoriale come carenza di potere dell'Amministrazione e della conseguente nullità radicale dell'atto.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione emette un atto direttamente nei confronti di un coobbligato solidale persona fisica, la competenza territoriale deve essere verificata con riferimento al domicilio fiscale del coobbligato, anche se l'obbligazione deriva da un accertamento effettuato nei confronti di una società con sede in un'altra provincia.
- La solidarietà dell'obbligazione non attribuisce automaticamente all'Ufficio competente per la società un potere originario o derivato di emettere atti nei confronti del socio o di altro coobbligato domiciliato altrove.
- Il domicilio fiscale del destinatario dell'atto costituisce un elemento essenziale per individuare l'Ufficio competente; la sua violazione può comportare la nullità dell'atto per carenza di potere, secondo l'orientamento accolto nella sentenza.
- La questione della competenza territoriale, se riconosciuta fondata e pregiudiziale, può rendere superfluo l'esame degli ulteriori motivi relativi a motivazione, contraddittorio, presupposti reddituali o modalità di riedizione dell'accertamento.
- In casi analoghi è necessario verificare la situazione anagrafica e il domicilio fiscale del destinatario alla data di emissione o notifica dell'atto, confrontandoli con l'Ufficio che lo ha emesso.
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