Sentenza del 27/08/2019 n. 4875 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Registro - Cartella di pagamento - Omessa notifica dell'avviso di liquidazione presupposto - Notifica del ricorso solo all'Agente della riscossione - Inammissibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento contestando l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione, quale atto amministrativo presupposto. Il ricorso era stato notificato soltanto all'Agente della riscossione. La questione riguardava quindi se la mancata citazione dell'Ente impositore rendesse il ricorso inammissibile.
La decisione
La mancata citazione dell'Ente impositore non costituisce causa di inammissibilità del ricorso. L'Agente della riscossione, se ritiene di essere estraneo alla contestazione relativa all'atto presupposto e intende evitare conseguenze derivanti da un eventuale esito sfavorevole, deve provvedere a chiamare in causa l'Ente titolare del credito. Non spetta invece al giudice integrare d'ufficio il contraddittorio. La contestazione del contribuente è pertanto ammissibile, pur essendo stata proposta solo nei confronti dell'Agente della riscossione.
Norme richiamate
Art. 39 del d.lgs. 112/1999
La disposizione disciplina la responsabilità e i rapporti tra Agente della riscossione ed Ente creditore. Se la controversia riguarda la fondatezza o la notificazione dell'atto impositivo presupposto, l'Agente può chiamare in causa l'Ente titolare del credito, senza che l'omessa citazione originaria di quest'ultimo renda il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il contribuente può impugnare la cartella notificando il ricorso all'Agente della riscossione anche quando contesta l'omessa notifica dell'atto presupposto.
- La mancata citazione dell'Ente impositore non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso: l'Agente della riscossione può chiamare in causa l'Ente se ritiene che la controversia riguardi esclusivamente quest'ultimo.
- Il giudice non deve integrare d'ufficio il contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore; l'iniziativa spetta all'Agente della riscossione.
- La distinzione tra vizi propri della cartella e vizi dell'atto presupposto incide sulla responsabilità sostanziale tra gli enti, ma non impedisce necessariamente la prosecuzione del giudizio instaurato contro il solo Agente della riscossione.
- In situazioni analoghe è opportuno contestare espressamente la mancata notifica dell'atto presupposto e verificare se l'Agente della riscossione abbia provveduto a chiamare in causa l'Ente creditore.
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