Sentenza del 27/08/2019 n. 1099 - Comm. Trib. Prov. Torino
Tributi regionali - IRAP- Medico - Usufruibilità di sedi e apparati organizzativi altrui - Soggettività - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta fondata. È stata riconosciuta la concreta usufruibilità, da parte del medico quale "uti dominus", delle sedi e degli apparati organizzativi delle varie società gestite. La disponibilità effettiva e ampia di risorse umane e materiali è stata considerata sufficiente a ravvisare il presupposto dell'autonoma organizzazione e, conseguentemente, la soggettività passiva ai fini IRAP.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva, in sostanza, di non essere soggetto all'IRAP per assenza di un'autonoma organizzazione. Tuttavia, svolgeva una pluralità di attività, tra cui medico specialista, medico di diagnosi e amministratore unico, operando in più studi e centri medici. Tale posizione gli consentiva di disporre con ampia discrezionalità delle risorse umane e materiali, nonché delle sedi e degli apparati organizzativi delle società da lui gestite. La questione centrale era quindi stabilire se l'utilizzo di strutture e organizzazioni formalmente altrui, ma concretamente disponibili al professionista quale soggetto dominante, integrasse il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è applicabile al professionista quando l'attività è svolta con un'autonoma organizzazione, intesa come disponibilità non meramente occasionale o irrilevante di beni, strutture e personale idonei a potenziare l'attività professionale.
Massime di principio
- Per valutare l'assoggettamento all'IRAP non è decisivo soltanto chi sia formalmente proprietario o titolare delle strutture e delle risorse, ma chi ne abbia la concreta disponibilità e il potere di utilizzarle nell'esercizio dell'attività.
- L'utilizzo di sedi, personale e apparati organizzativi appartenenti a società terze può integrare un'autonoma organizzazione quando il professionista esercita su tali strutture un controllo sostanziale o una significativa discrezionalità.
- Lo svolgimento di più ruoli professionali e gestionali, soprattutto quando associato alla gestione di più studi o centri medici, può costituire un indice della capacità del contribuente di organizzare e coordinare risorse eccedenti il mero apporto personale.
- Ai fini IRAP deve essere valutata la situazione concreta complessiva: l'assenza di dipendenti formalmente intestati al professionista non esclude necessariamente l'imposta se egli beneficia stabilmente di un apparato organizzativo altrui da lui sostanzialmente dominato.
- La mera collaborazione con strutture esterne non è automaticamente sufficiente per applicare l'IRAP; occorre verificare se il professionista disponga effettivamente delle risorse e se queste potenzino in modo significativo la sua attività autonoma.
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