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Sentenza

Sentenza del 27/08/2019 n. 4868 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Irpef - Lavoratori autonomi - Indagini bancarie - Presunzione legale - Presunzione sui prelevamenti - Non applicabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600/1973 nell'ambito delle indagini bancarie. In particolare, si discuteva se i prelevamenti effettuati dal conto corrente di un lavoratore autonomo potessero essere considerati, tramite presunzione legale, come compensi o ricavi non dichiarati e quindi concorrere alla determinazione di maggiori imponibili IRPEF.

La decisione

La presunzione legale relativa ai prelevamenti bancari è stata ritenuta applicabile esclusivamente ai titolari di reddito d'impresa e non ai lavoratori autonomi o liberi professionisti. Per questi ultimi, la presunzione può operare con riferimento ai versamenti, salvo prova contraria del contribuente, ma non con riferimento ai prelevamenti. Di conseguenza, gli importi corrispondenti alle somme prelevate dal conto corrente devono essere esclusi dai maggiori imponibili accertati.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma disciplina la presunzione derivante dai dati e dagli elementi risultanti dai conti bancari, distinguendo tra operazioni di versamento e operazioni di prelevamento.

    Le operazioni di versamento possono costituire presunzione di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, salva la prova che le somme siano già state considerate fiscalmente o siano irrilevanti ai fini reddituali. La presunzione relativa ai prelevamenti, invece, conserva efficacia soltanto nei confronti dei titolari di reddito d'impresa e non è applicabile ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

Massime di principio

  • Nelle indagini bancarie occorre distinguere tra versamenti e prelevamenti: la disciplina presuntiva non opera necessariamente nello stesso modo per entrambe le tipologie di operazione.
  • Per un lavoratore autonomo o libero professionista, i semplici prelevamenti dal conto corrente non possono essere automaticamente qualificati come compensi non dichiarati sulla base della presunzione legale dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973.
  • I versamenti bancari possono invece essere valorizzati dall'Amministrazione finanziaria come indizi o presunzioni di maggior reddito, salvo che il contribuente dimostri la loro irrilevanza reddituale oppure provi di averli già contabilizzati o dichiarati.
  • La qualificazione del contribuente è decisiva: la presunzione sui prelevamenti può mantenere rilevanza per chi produce reddito d'impresa, mentre non è applicabile, secondo l'orientamento richiamato, al professionista o lavoratore autonomo.
  • In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe documentare la natura delle movimentazioni bancarie e distinguere chiaramente le somme già assoggettate a imposta da quelle prive di rilevanza reddituale.

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