Sentenza del 27/08/2019 n. 4870 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Mancata indicazione del responsabile del procedimento - Nullità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: la cartella è stata ritenuta nulla per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. La previsione normativa è finalizzata a garantire chiarezza e trasparenza dell'azione amministrativa, la piena informazione del contribuente e l'effettività del diritto di difesa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullità della cartella di pagamento notificata dopo l'entrata in vigore della disciplina prevista dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007, poiché l'atto non indicava il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. La norma impone, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della cartella. L'obbligo si applica ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.
Norme richiamate
Art. 25 d.P.R. n. 602/1973
Disciplina il contenuto e la notificazione della cartella di pagamento, nel quadro della procedura di riscossione mediante ruolo.
Art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248
La cartella di pagamento contiene, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa.
La mancata indicazione del responsabile del procedimento determina la nullità della cartella quando la disposizione è applicabile, cioè per i ruoli consegnati all'agente della riscossione dal 1° giugno 2008.
Cass. n. 33565/2018
Conferma la funzione dell'obbligo informativo quale strumento di chiarezza, trasparenza, conoscibilità dell'azione amministrativa e tutela del diritto di difesa del contribuente.
Massime di principio
- Per le cartelle relative a ruoli consegnati all'agente della riscossione dal 1° giugno 2008, l'assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo può comportare la nullità dell'atto.
- Occorre verificare non solo la data di notificazione della cartella, ma soprattutto la data di consegna del ruolo all'agente della riscossione, poiché è quest'ultima a determinare l'applicabilità della disciplina.
- Gli obblighi di indicazione previsti dalla legge perseguono finalità di trasparenza e di tutela del diritto di difesa; la loro violazione può incidere sulla validità dell'atto, non costituendo una mera irregolarità formale.
- In una situazione analoga, il contribuente deve esaminare la cartella, individuare l'eventuale omissione, verificare la data di consegna del ruolo e far valere tempestivamente la nullità mediante l'impugnazione dell'atto.
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