Corte di giustizia, Sentenza C-229/23
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 giugno 2024. — Procedimento penale a carico di HYA e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad. — Rinvio pregiudiziale – Settore delle telecomunicazioni – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Restrizione alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Decisione giudiziaria che autorizza l’ascolto, la captazione e la memorizzazione delle conversazioni telefoniche di persone sospettate di aver commesso un reato doloso grave – Normativa nazionale che richiede che una siffatta decisione comporti essa stessa una motivazione esplicita per iscritto, indipendentemente dall’esistenza di una richiesta motivata delle autorità penali – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obbligo di motivazione. — Causa C-229/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il diritto dell’Unione non impedisce a uno Stato membro di pretendere che il provvedimento giudiziario autorizzativo delle intercettazioni sia autonomamente e per iscritto motivato. Tale requisito nazionale è compatibile con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 e con il diritto a un ricorso effettivo di cui all’articolo 47 della Carta. La Corte ha quindi escluso che i giudici nazionali debbano disapplicare la normativa bulgara che richiede una motivazione espressa dell’autorizzazione. Non è stata esaminata la seconda parte della questione relativa all’utilizzabilità delle conversazioni come prova.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE della normativa bulgara che impone una motivazione scritta espressa nell’ordinanza giudiziaria di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche e sulla conseguente utilizzabilità delle conversazioni come prova.
La questione giuridica
Si chiedeva se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, nonché del considerando 11 e degli articoli 52, paragrafo 1, e 53 della Carta e del principio di equivalenza, osti a una normativa nazionale che impone che la decisione giudiziaria autorizzativa dell’ascolto, captazione e memorizzazione di comunicazioni sia essa stessa motivata per iscritto, anche quando la richiesta del pubblico ministero sia già motivata; e, in caso affermativo, se osti anche alla norma processuale che esclude tali conversazioni come prova per difetto di motivazione dell’autorizzazione giudiziaria.
Principio di diritto
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, non osta a disposizioni nazionali che impongono che l’ordinanza giudiziaria che autorizza, senza consenso degli interessati, l’ascolto, la captazione e la memorizzazione di comunicazioni contenga di per sé una motivazione esplicita per iscritto, anche se la richiesta del pubblico ministero è già motivata: una tale disciplina nazionale è anzi conforme all’esigenza di motivazione e di controllo giurisdizionale effettivo. Conseguentemente, non è necessario esaminare la questione sull’esclusione probatoria delle conversazioni.
Norme richiamate
- Direttiva 2002/58/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2002/58/CE
- Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2002/58/CE
- Articolo 47, secondo comma, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 53, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Considerando 11 direttiva 2002/58/CE
Motivazione delle autorizzazioni delle intercettazioni telefoniche
La pronuncia, resa in un rinvio pregiudiziale dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia), riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina bulgara sulle tecniche investigative speciali, in particolare sull’obbligo che l’autorizzazione giudiziaria alle intercettazioni sia motivata per iscritto. La controversia si inserisce in un procedimento penale per partecipazione a un’organizzazione criminale.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale il pubblico ministero specializzato aveva presentato più richieste di autorizzazione per intercettare e captare le conversazioni telefoniche di alcuni imputati. Le richieste erano dettagliate e motivate; il presidente del tribunale specializzato aveva però rilasciato autorizzazioni redatte secondo un modello standard, senza motivazione specifica individualizzata. Le conversazioni così raccolte erano state successivamente utilizzate nel procedimento penale.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, osti a una normativa nazionale che richiede che la decisione giudiziaria di autorizzazione contenga essa stessa una motivazione esplicita per iscritto, indipendentemente dalla motivazione già contenuta nella richiesta del pubblico ministero. In subordine, ha chiesto se il diritto dell’Unione osti alla regola processuale che esclude le conversazioni come prova quando l’autorizzazione non è motivata.
Contesto normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, che sancisce il principio di riservatezza delle comunicazioni elettroniche;
- l’articolo 15, paragrafo 1, della medesima direttiva, che consente limitazioni ai diritti di riservatezza per finalità, tra l’altro, di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati;
- il considerando 11 della direttiva, che rinvia al rispetto della CEDU e alla necessità di misure appropriate, strettamente proporzionate e assistite da garanzie adeguate;
- l’articolo 47, secondo comma, della Carta, sul diritto a un equo processo e alla motivazione delle decisioni giudiziarie;
- gli articoli 52, paragrafo 1, e 53 della Carta, evocati dal giudice del rinvio.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il giudice del rinvio aveva verificato che le misure investigative rientrassero nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/58, perché i fornitori di servizi di comunicazione erano tenuti a cooperare nell’intercettazione e trasmissione dei dati.
Nel merito, la Corte chiarisce che la precedente sentenza HYA e a. I non ha affatto imposto un modello unico di motivazione che obblighi gli Stati membri ad accettare ordinanze prive di motivazione autonoma. Al contrario, quella sentenza si limitava a constatare che il diritto dell’Unione non osta a una prassi nazionale in cui la motivazione possa essere ricostruita tramite lettura incrociata della richiesta e dell’autorizzazione, purché le ragioni della decisione risultino agevolmente e senza ambiguità e la richiesta sia accessibile all’interessato dopo l’autorizzazione.
La Corte ribadisce che l’articolo 15, paragrafo 1, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, esige che le decisioni giudiziarie che autorizzano restrizioni della riservatezza delle comunicazioni siano motivate, in modo da consentire all’interessato di comprendere la decisione e di esercitare effettivamente il proprio diritto di difesa. Da ciò deriva però che una normativa nazionale che impone espressamente una motivazione scritta dell’ordinanza autorizzativa è pienamente coerente con i requisiti del diritto dell’Unione, e non deve essere disapplicata.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni nazionali che impongono che la decisione giudiziaria di autorizzazione dell’ascolto, della captazione e della memorizzazione delle comunicazioni debba essere essa stessa motivata per iscritto, anche se la richiesta del pubblico ministero è già motivata. In ragione di tale risposta, non è necessario esaminare la seconda parte della questione relativa all’esclusione probatoria delle conversazioni registrate.
Principi pratici per il professionista
La sentenza conferma che gli Stati membri possono prevedere standard procedurali più rigorosi in materia di motivazione dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni, purché restino nel perimetro della direttiva 2002/58 e della Carta. Per la difesa penale, ciò significa che la mancanza di motivazione autonoma del provvedimento può costituire una violazione del diritto interno, senza che ciò comporti necessariamente un contrasto con il diritto dell’Unione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 13 giu 2024Corte di giustizia, Sentenza C-123/22
- Sentenza · 13 giu 2024Corte di giustizia, Sentenza C-331/22
- Sentenza · 13 giu 2024Corte di giustizia, Sentenza C-737/22
- Sentenza · 13 giu 2024Corte di giustizia, Sentenza C-533/22
- Sentenza · 13 giu 2024Corte di giustizia, Sentenza C-563/22
- Sentenza · 13 giu 2024Corte di giustizia, Sentenza C-696/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →