Cassazione Penale, Sentenza n. 7003/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Arena Antonio, in qualità di capo cantoniere della Provincia regionale di Palermo, era stato condannato per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose (art. 589, commi 1 e 3 c.p.) in relazione a un incidente del 17 ottobre 2016 in cui un'autovettura uscì di strada e precipitò in una scarpata causando due morti e una lesione. L'imputazione si basava sull'omessa esecuzione di ricognizioni e sull'omessa segnalazione di avarie/manufatti stradali (violazione dell'art. 4, comma 11, lett. e) del Regolamento speciale per il personale cantoniere della Provincia di Palermo, Delibera n.150/2007), con particolare riferimento all'assenza o inefficacia di barriere di contenimento e segnaletica. La difesa ha dedotto l'irrilevanza causale della mancata segnalazione, sostenendo che le carenze strutturali erano già note agli uffici tecnici della Provincia (documenti e scambi del 2013-2016) e che il capo cantoniere non fosse competente a determinare interventi strutturali; ha inoltre contestato il mancato riconoscimento di riduzione della pena in considerazione dei risarcimenti e dell'incensuratezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha rilevato l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati contestati (calcolo della prescrizione riferito a ciascun evento mortale/lesivo e applicazione della disciplina della legge n.251/2005). Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Sotto il profilo civile, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., la Corte ha però esaminato nel merito il primo motivo e ha rigettato le censure difensive relative alla responsabilità civile derivante dall'omessa segnalazione; dunque l'appello è stato annullato penalmente ma rigettato negli effetti civili (la responsabilità civile resta valutata dagli atti di merito). Non sono state liquidate spese a favore della parte civile assente alla discussione.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Norma che punisce l'omicidio colposo: in sentenza è richiamata la configurazione del reato rispetto alle condotte omissioni del capo cantoniere in relazione ai singoli eventi di morte
art. 4, comma 11, lett. e) Regolamento speciale per il personale cantoniere (Delibera n.150/2007 Provincia di Palermo)
Individua l'obbligo del capo cantoniere di eseguire ricognizioni e segnalare prontamente le avarie/manifatture stradali anche se di lieve entità; tale omissione è stata ritenuta fonte della posizione di garanzia e connessa causalmente all'evento
D.M. n. 223/1992
Richiama gli standard tecnici per barriere di sicurezza; i giudici di merito hanno ritenuto che la barriera presente non rispettasse i requisiti (contenimento molto inferiore rispetto al richiesto), contribuendo al rischio concretizzatosi
artt. 157, 160 comma 3, 161 comma 2 cod. pen.
Richiamati ai fini del calcolo del termine massimo di prescrizione applicabile ai reati commessi il 17/10/2016 e determinazione del termine di 7 anni e 6 mesi in base alla disciplina vigente
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Norma richiamata per spiegare che l'assoluzione per manifesta innocenza è possibile solo quando l'assenza di responsabilità emerga dagli atti senza bisogno di ulteriori accertamenti; applicata per escludere l'assoluzione solo per manifesta innocenza nel presente caso
art. 578 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo del giudice penale, nel caso di estinzione del reato, di esaminare comunque il fondamento dell'azione civile: la Cassazione ha quindi valutato il motivo civile pur annullando penalmente per prescrizione
art. 41, comma 1 cod. pen.
Richiamato nella motivazione sulla concorsualità di cause: la causalità può sussistere anche quando l'obbligo di impedire l'evento ricada su più persone con interventi successivi
Massime di principio
- La prescrizione può estinguere un reato anche quando la responsabilità materiale emerga dagli atti: il risultato processuale penale (estinzione) non equivale automaticamente a una dichiarazione di innocenza sostanziale.
- Quando una posizione di garanzia è stabilita da regolamenti interni o da mansioni (es. capo cantoniere), l'omessa adempienza dell'obbligo di vigilanza/segnalazione può fondare responsabilità penale e civile anche se esistono altri livelli gerarchici competenti; l'omissione può costituire il primo anello causale.
- Non è necessario dimostrare che, se notificata, la segnalazione avrebbe certamente determinato l'intervento risolutivo: è sufficiente che l'omissione abbia avuto rilevanza causale nel percorso che ha portato all'evento, anche come omissione di poteri sollecitatori.
- In sede di Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento libero del fatto: le critiche che chiedono diversa valutazione probatoria o ricostruzione fattuale sono in genere improprie e non risolvibili in sede di legittimità.
- Nel caso di più eventi (più vittime) la prescrizione va calcolata separatamente per ciascun evento; la maturazione della prescrizione su alcuni o tutti gli eventi può portare all'annullamento della sentenza penale per estinzione.
- Se il reato è estinto per prescrizione, il giudice penale è comunque tenuto a verificare il fondamento dell'azione civile (art. 578 c.p.p.): l'estinzione penale non impedisce necessariamente il riconoscimento o la valutazione della responsabilità civile.
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