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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21883/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento del danno proposta da una medico specializzatasi in pediatria e iscritta all’anno accademico 1982/1983, che assumeva di non aver ricevuto l’adeguato compenso previsto dalle direttive comunitarie in materia di formazione dei medici specialisti a causa del tardivo recepimento nell’ordinamento interno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo il diritto prescritto; la Corte d’appello aveva confermato, reputando dirimente la prescrizione e superflua la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte di giustizia sulla posizione dei medici specializzandi iscritti prima dell’anno accademico 1983/1984. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, nonché degli artt. 2935, 2946 e 2947 c.c., sostenendo che il termine di prescrizione non dovesse decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, art. 11, ma dall’adozione dei DPCM del 2007, che avrebbero costituito l’adempimento definitivo della direttiva. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle medesime direttive e degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, sostenendo che, secondo la giurisprudenza eurounitaria, spetterebbe comunque l’adeguata remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983 anche per chi avesse iniziato la formazione prima di tale data.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., rilevando che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescriva in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, art. 11. Ha ritenuto non decisivo il richiamo alla diversa tesi sulla decorrenza dal 2007 e ha escluso che la giurisprudenza della Corte di giustizia imponesse una soluzione diversa, perché il termine decennale così individuato è considerato ragionevole e conforme al principio di effettività. Ha inoltre reputato inconferente il richiamo all’ordinanza interlocutoria n. 9101/2022 e ha escluso i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito per effetto dell’inammissibilità del primo. Non sono state liquidate spese per mancata partecipazione dell’intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    È applicato per dichiarare inammissibile il motivo che si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 2935 c.c.

    È evocato dalla ricorrente per contestare il dies a quo della prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    È evocato dalla ricorrente quale norma sul termine prescrizionale ordinario applicabile alla pretesa risarcitoria.

  • art. 2947 c.c.

    È evocato dalla ricorrente quale ulteriore norma sulla prescrizione, ma la Corte aderisce al diverso orientamento consolidato sulla decorrenza del termine.

  • art. 5 Trattato CEE

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della violazione del diritto eurounitario.

  • art. 189 Trattato CEE

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda fondata sulle direttive comunitarie.

  • direttiva 75/362/CEE

    È richiamata quale direttiva sulla formazione e il trattamento dei medici specializzandi, oggetto di tardiva trasposizione.

  • direttiva 75/363/CEE

    È richiamata insieme alle altre direttive di settore sui medici specializzandi.

  • direttiva 82/76/CEE

    È indicata come direttiva riassuntiva delle precedenti e base della pretesa risarcitoria per mancata attuazione.

  • L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    È individuata come atto che ha parzialmente colmato la lacuna normativa e come dies a quo della prescrizione decennale della pretesa risarcitoria.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    È richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sul mancato recepimento delle direttive sui medici specializzandi, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in dieci anni con decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della L. n. 370/1999, poiché da quel momento gli aventi diritto esclusi dalla norma hanno avuto ragionevole certezza del mancato ulteriore adempimento dello Stato.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre censure già disattese da un orientamento consolidato della Corte, il motivo può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.
  • Il principio di effettività del diritto eurounitario non esclude l’applicazione di un termine di prescrizione decennale, purché esso sia ragionevole e idoneo a garantire una tutela giurisdizionale effettiva.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione sia già coperta da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione.
  • L’inammissibilità del motivo assorbente comporta l’assorbimento dei motivi ulteriori non esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PARicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaRinvio pregiudiziale

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