Cassazione Penale, Ordinanza n. 09299/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Il primo motivo riproponeva censure di merito già svolte in appello, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli elementi probatori posti a base della condanna: attendibilità della persona offesa, comunicazione del gestore telefonico ai Carabinieri a seguito del disconoscimento dell'acquisto del telefono e della SIM, collegamento del numero usato nell'annuncio di vendita online al ricorrente, sua irreperibilità dopo la vendita ritenuta truffaldina, e conseguente asserita disponibilità del telefono cellulare di provenienza delittuosa. Con il secondo motivo invocava la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la res avesse scarso rilievo offensivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente confutativo e diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, già motivatamente disattesa dalla Corte territoriale. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata evidenziava non irragionevolmente il valore tutt'altro che irrilevante del bene al momento del fatto, ostativo alla particolare tenuità. La declaratoria di inammissibilità ha inoltre precluso la rilevazione della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la motivazione di merito evidenzia un valore del bene tutt'altro che irrilevante al momento del fatto.
art. 648 c.p.
Il fatto contestato è stato ricondotto alla ricettazione, in quanto è stata ritenuta la disponibilità di un telefono cellulare di provenienza delittuosa.
art. 125 c.p.p.
Non espressamente citato, ma la Corte valorizza la non illogicità della motivazione di merito nel respingere il secondo motivo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre censure di merito già esaminate e disattese in appello, quando si limita a una confutazione fattuale della decisione impugnata.
- La deduzione di una diversa lettura del compendio probatorio è inammissibile in cassazione se mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, senza denunciare reali vizi di legittimità.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la motivazione di merito dia conto di un'offesa non minima, desunta anche dal valore non irrilevante del bene oggetto del reato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude la rilevazione della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
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