Sentenza n. 11534/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di diniego dell’accesso e silenzio-rifiuto sulle istanze di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni destinatarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità della nota del Dipartimento della Protezione Civile del 22 dicembre 2025, con cui non era stata accolta l’istanza di accesso presentata il 26 novembre 2025, nonché del silenzio-rifiuto delle altre amministrazioni coinvolte. Ha domandato la declaratoria del diritto di accedere integralmente a tutti i documenti richiesti, con ordine di esibizione mediante visione ed estrazione di copia. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, sostenendo di avere conseguito il bene della vita per effetto del deposito, da parte del Ministero dell’Interno, di una nota relativa al rinnovo della flotta aerea antincendio di Stato, contenente riferimenti al velivolo anfibio progettato dalla società e alla possibile costituzione di un tavolo tecnico. Il TAR ha rilevato, tuttavia, che la documentazione oggetto dell’istanza di accesso non risultava integralmente depositata in giudizio.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché la ricorrente non aveva ottenuto integralmente il bene della vita perseguito, consistente nell’ostensione della documentazione richiesta con l’istanza del 26 novembre 2025. Ha però ritenuto che fosse venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente, che fino alla decisione conserva la disponibilità dell’azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e dell’andamento della vicenda.
Norme richiamate
art. 116, comma 4, c.p.a.
ordinando ex art. 116, co. 4, D. Lgs. 104/2010, alle Amministrazioni resistenti l’esibizione integrale dei documenti suddetti
La disposizione è richiamata quale base della domanda di ordine giudiziale di esibizione dei documenti oggetto dell’istanza di accesso.
art. 100 c.p.c.
non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente giudizio
Il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalla parte prima della definizione del giudizio, comporta l’impossibilità di proseguire la controversia.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, la cessazione della materia del contendere presuppone che l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa ostensiva e abbia fatto conseguire al ricorrente il bene della vita richiesto; il deposito solo parziale o non esaustivo della documentazione non è sufficiente.
- La parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto l’interesse alla decisione.
- Quando il ricorrente dichiara il sopravvenuto venir meno dell’interesse ma non ha conseguito integralmente il bene della vita oggetto della domanda, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non per cessazione della materia del contendere.
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