Sentenza n. 426/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 250/2025, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 4180/2024 DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 28.01.2025, NOTIFICATA IL 05.02.2025 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER REITERAZIONE DEI CONTRATTI DELL'IMPORTO DI EURO 8.456,71, OLTRE INTERESSI LEGALI DALLA PRONUNCIA AL SALDO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza civile passata in giudicato che lo aveva condannato al pagamento di € 8.456,71, oltre interessi legali, per reiterazione di contratti a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle € 8.456,71, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il giudice ha verificato la formazione del giudicato, la conformità all'originale della sentenza azionata, la sua notificazione a mezzo PEC al Ministero presso il domicilio reale e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi era contestazione circa l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, in linea capitale e interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione sostitutiva. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, rilevando la possibile serialità dell'inerzia ministeriale nell'esecuzione di condanne relative alla retribuzione professionale dei docenti precari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale secondo la disciplina richiamata dal giudice, ai fini della sua notificazione e dell'esecuzione.
art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
È richiamato quale disposizione che ha riformulato l'art. 475 c.p.c., applicato alla conformità della sentenza civile prodotta in ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive contro l'amministrazione; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
d.m. n. 55/2014
È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, purché il titolo sia ritualmente prodotto e notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro l'amministrazione.
- Accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, quando le funzioni commissariali siano connesse ai compiti istituzionali del dipendente; in tal caso non è dovuto un compenso aggiuntivo.
- La serialità dell'inottemperanza dell'amministrazione a giudicati che comportano esborsi erariali può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.
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