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Sentenza

Sentenza n. 3824/2026 - Napoli, Sezione 1

Con riferimento al ricorso n. 3747 del 2023 Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: a) del provvedimento, prot. -OMISSIS-, successivamente notificato, con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli ha informato la ricorrente della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011; b) nonché di ogni atto preordinato e connesso, tra cui, in particolare, il verbale del GIA (Gruppo Ispettivo Antimafia) del -OMISSIS-. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20/9/2023, per l’annullamento: a) del verbale del GIA (Gruppo Ispettivo Antimafia) n. -OMISSIS-; b) di tutti gli atti anteriori, preordinati, connessi e consequenziali, tra cui il provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di Napoli, impugnato con il ricorso introduttivo. Con riferimento al ricorso n. 3748 del 2023 Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: a) del provvedimento, prot. n. -OMISSIS-, successivamente notificato, con il quale il Responsabile dell''Ufficio Urbanistica del Comune di Somma Vesuviana ha disposto il ritiro e la decadenza del permesso di costruire n. -OMISSIS- e dell'autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- rilasciati in precedenza in favore della ricorrente; b) nonché di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale, tra cui il provvedimento prot. -OMISSIS-, successivamente notificato, con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli ha informato la ricorrente della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 21/9/2023, per l’annullamento: a) del verbale del GIA (Gruppo Ispettivo Antimafia) n. -OMISSIS-; b) del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Somma Vesuviana, di ritiro e decadenza del permesso di costruire n. -OMISSIS- e dell'autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- rilasciati in favore della ricorrente; c) di tutti gli atti anteriori, preordinati, connessi e consequenziali, tra cui il provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di Napoli, impugnati con il ricorso introduttivo. Con riferimento al ricorso n. 3749 del 2023 Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: a) del provvedimento, prot. n. -OMISSIS-, successivamente notificato, con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli ha informato la ricorrente della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011; b) nonché di ogni atto preordinato e connesso, tra cui, in particolare, il verbale del GIA (Gruppo Ispettivo Antimafia) del -OMISSIS-. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20/9/2023, per l’annullamento: a) del verbale del GIA (Gruppo Ispettivo Antimafia) n. -OMISSIS-; b) di tutti gli atti anteriori, preordinati, connessi e consequenziali tra cui il provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di Napoli, impugnato con il ricorso introduttivo. Con riferimento al ricorso n. 3750 del 2023 Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: a) del provvedimento, prot. -OMISSIS-, successivamente notificato, con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli ha informato la ricorrente della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011; b) nonché di ogni atto preordinato e connesso, tra cui, in particolare, il verbale del GIA (Gruppo Ispettivo Antimafia) del -OMISSIS-. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20/9/2023, per l’annullamento: a) del verbale del GIA (Gruppo Ispettivo Antimafia) n. -OMISSIS-; b) di tutti gli atti anteriori, preordinati, connessi e consequenziali tra cui il provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di Napoli, impugnato con il ricorso introduttivo. Con riferimento al ricorso n. 3751 del 2023 Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: a) del provvedimento, prot. -OMISSIS-, successivamente notificato, con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli ha informato la ricorrente della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011; b) nonché di ogni atto preordinato e connesso, tra cui, in particolare, il verbale del GIA (Gruppo Ispettivo Antimafia) del -OMISSIS-. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20/9/2023, per l’annullamento: a) del verbale del GIA (Gruppo Ispettivo Antimafia) n. -OMISSIS-; b) di tutti gli atti anteriori, preordinati, connessi e consequenziali tra cui il provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di Napoli, impugnato con il ricorso introduttivo. Con riferimento al ricorso n. 3752 del 2023 Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: a) del provvedimento, prot. -OMISSIS-, successivamente notificato, con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli ha informato la ricorrente della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011; b) nonché di ogni atto preordinato e connesso, tra cui, in particolare, il verbale del GIA (Gruppo Ispettivo Antimafia) del -OMISSIS-. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20/9/2023, per l’annullamento: a) del verbale del GIA (Gruppo Ispettivo Antimafia) n. -OMISSIS-; b) di tutti gli atti anteriori, preordinati, connessi e consequenziali tra cui il provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di Napoli, impugnato con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202303747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti prefettizi di interdittiva antimafia e, per una società, provvedimento comunale di ritiro e decadenza del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le sei società hanno impugnato, con ricorsi introduttivi e motivi aggiunti, le interdittive antimafia adottate dal Prefetto di Napoli e i verbali del Gruppo Ispettivo Antimafia. Una società ha inoltre impugnato il provvedimento del Comune di Somma Vesuviana che, in conseguenza dell'interdittiva, aveva disposto il ritiro e la decadenza del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica. Le ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, l'insufficienza e l'inattualità degli indizi di infiltrazione mafiosa, l'irrilevanza dei rapporti di parentela e l'assenza di condanne penali a carico degli amministratori, la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 e l'omessa applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del medesimo decreto. La società destinataria del provvedimento comunale ha inoltre sostenuto che i titoli edilizio e paesaggistico non rientrassero nell'art. 67, comma 1, lett. f), d.lgs. 159/2011, che i lavori fossero ormai quasi ultimati e che la decadenza non potesse quindi essere pronunciata.

La decisione

Il TAR ha riunito i sei ricorsi per la stretta connessione derivante dall'identità o analogia dei provvedimenti interdittivi e li ha rigettati integralmente. Ha ritenuto adeguato il quadro indiziario valorizzato dalla Prefettura, composto da intrecci societari riconducibili a una regia unitaria, rapporti economici e lavorativi con soggetti vicini alla criminalità organizzata, frequentazioni, vincoli familiari, precedenti misure interdittive riguardanti società collegate e risultanze giudiziarie. Il pericolo di infiltrazione è stato correttamente valutato secondo il criterio probabilistico del "più probabile che non", senza necessità di condanne penali definitive, e mediante una valutazione complessiva e non atomistica degli indizi. Il decorso del tempo rispetto a una precedente interdittiva non ha escluso l'attualità del rischio, in assenza di fatti nuovi e consolidati idonei a dimostrare l'irreversibile fuoriuscita dell'impresa dal contesto di permeabilità mafiosa. È stata respinta anche la censura sulla mancata comunicazione di avvio: le imprese erano verosimilmente già a conoscenza degli elementi indiziari, già valorizzati nei confronti di una società collegata, e sussisteva comunque l'urgenza, considerata la dimensione del gruppo imprenditoriale e il suo potenziale impatto distorsivo sul mercato. È stata inoltre ritenuta legittima l'omessa applicazione dell'art. 94-bis, poiché il quadro descritto evidenziava legami stabili e strutturali, incompatibili con la mera occasionalità dell'agevolazione. Quanto al provvedimento comunale, il TAR ha stabilito che il permesso di costruire e l'autorizzazione paesaggistica rientrano tra i provvedimenti abilitativi allo svolgimento di attività imprenditoriali di cui all'art. 67, comma 1, lett. f), d.lgs. 159/2011, poiché funzionali alla ristrutturazione dell'immobile e alla sua successiva locazione commerciale, attività comprese nell'oggetto sociale della società. La decadenza antimafia non dipende dall'ultimazione dei lavori e non è regolata dall'art. 15 d.P.R. 380/2001, riferito alla diversa decadenza per scadenza del termine dei lavori. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011

    Fondano il potere prefettizio di accertare e dichiarare il pericolo di infiltrazione mafiosa; la valutazione è prognostica e può estendersi ai soggetti capaci di determinare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, compresi i familiari.

  • art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011

    Consente al Prefetto di estendere gli accertamenti ai soggetti che possono determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell'impresa, inclusi i componenti familiari.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    L'omissione della comunicazione di avvio è stata ritenuta legittima per la pregressa conoscibilità degli elementi e, comunque, per l'urgenza connessa alla necessità di intervenire su un articolato gruppo imprenditoriale esposto a rischio di infiltrazione.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono un'agevolazione mafiosa meramente occasionale; non sono praticabili quando emergano legami imprenditoriali e familiari stabili e strutturali.

  • art. 67, comma 1, lett. f), d.lgs. 159/2011

    "altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati"

    La previsione comprende anche permessi di costruire e autorizzazioni paesaggistiche funzionali a interventi immobiliari e alla successiva locazione commerciale, quando tali attività rientrano nell'oggetto sociale dell'impresa.

  • art. 67, comma 2, d.lgs. 159/2011

    "Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1"

    La decadenza opera quale effetto preventivo antimafia e non è subordinata alla mancata ultimazione dei lavori o alla prosecuzione di attività ancora in corso.

  • art. 15, comma 3, d.P.R. 380/2001

    "La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 22"

    La disposizione riguarda la diversa ipotesi di decadenza del permesso per scadenza del termine di ultimazione dei lavori e non disciplina la decadenza antimafia ex art. 67 d.lgs. 159/2011.

Massime di principio

  • L'interdittiva antimafia può essere fondata su una valutazione induttiva e probabilistica secondo il criterio del "più probabile che non"; non è necessaria la prova penale oltre ogni ragionevole dubbio né una condanna definitiva, potendo assumere rilievo anche fatti non penalmente rilevanti, assoluzioni o proscioglimenti, se inseriti in un quadro complessivo grave, preciso e concordante.
  • Ai fini dell'interdittiva antimafia, gli indizi devono essere valutati globalmente e non in modo atomistico; possono concorrere intrecci societari, regia unitaria, rapporti economici e lavorativi, frequentazioni, vincoli familiari e precedenti provvedimenti riguardanti società collegate.
  • Il mero decorso del tempo non elimina da solo l'attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa né rende inutilizzabili fatti risalenti; per superare il giudizio negativo occorrono fatti nuovi positivi e il loro consolidamento, tali da dimostrare una fuoriuscita definitiva dell'impresa dal contesto di permeabilità mafiosa.
  • I rapporti di parentela con soggetti affiliati, organici o contigui ad ambienti mafiosi possono essere valorizzati quando, per intensità, stabilità o caratteristiche concrete, rendano verosimile l'influenza della criminalità organizzata sulle decisioni dell'impresa; non opera una presunzione generale di irrilevanza della parentela.
  • L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento interdittivo può essere giustificata dall'urgenza quando l'intervento riguardi un gruppo imprenditoriale articolato, riconducibile a una regia unitaria e dotato di rilevante potenziale distorsivo sul mercato, soprattutto se gli interessati conoscono già gli elementi posti a fondamento dell'azione prefettizia.
  • La decadenza prevista dall'art. 67 d.lgs. 159/2011 comprende i provvedimenti autorizzatori, concessori o abilitativi funzionali allo svolgimento di attività imprenditoriali, inclusi i titoli edilizi destinati alla ristrutturazione di immobili e alla loro successiva locazione commerciale; l'effetto decadenziale antimafia non è escluso dalla quasi ultimazione dei lavori.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggistica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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