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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22853/2024 del 14/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito, in chirografo, per lavori di scavo, posa di cavi, tubi, pozzetti, reinterro e ripristino eseguiti in forza di plurimi contratti di subappalto collegati a un appalto principale per la realizzazione di impianti in fibra ottica. Il credito era stato escluso nello stato passivo e l’opposizione ex art. 99 l. fall. era stata rigettata dal Tribunale, che aveva ritenuto non opponibile al fallimento la documentazione prodotta, non provata la maggiore debenza rispetto ai compensi massimi pattuiti e insussistente prova di costi ulteriori o di contestazioni idonee a superare le pattuizioni contrattuali. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2704 c.c. e 115 c.p.c. per la ritenuta non opponibilità al fallimento dei contratti e della documentazione, assumendo la sussistenza di data certa per produzione nel giudizio civile poi interrotto e per confluenza in informativa della Guardia di Finanza; 2) violazione degli artt. 112, 115, 1362 e 1363 c.c. per omessa pronuncia sulla domanda di compenso per prestazioni ulteriori e per errata interpretazione dei contratti, che avrebbero consentito lavori eccedenti quelli indicati con maggiori corrispettivi; 3) violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., 1418 c.c. e 118 d.lgs. n. 163/2006 per asserita nullità delle clausole sul prezzo e sostituzione con il prezzo legalmente determinato, oltre a dedotta coartazione della volontà; 4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per mancata ammissione di prova testimoniale e consulenza tecnica, funzionali a provare la quantità reale delle opere e il prezzo dovuto; 5) violazione degli artt. 2697 e 112 c.p.c. per il rigetto della domanda risarcitoria o di indennizzo ex art. 2041 c.c. con motivazione apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto assorbito il primo motivo a seguito del parziale rigetto e della declaratoria di inammissibilità del secondo; ha giudicato infondato il quinto motivo e inammissibili il terzo e il quarto. In particolare ha affermato che il Tribunale aveva effettivamente esaminato la domanda relativa a lavori ulteriori, qualificando la controversia come insuscettibile di revisione in cassazione perché risolta tramite interpretazione del contratto, attività di fatto rimessa al giudice di merito e censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione radicalmente illogica, evenienze non ravvisate. Ha poi ritenuto inammissibile la censura sulla nullità delle clausole di prezzo perché proposta su una questione non trattata nella sentenza impugnata e non adeguatamente documentata come devoluta nei gradi di merito. Ha escluso anche la censura sulle prove, osservando che i mezzi istruttori richiesti miravano a dimostrare circostanze non controverse rispetto al thema decidendum, centrato sulla remunerazione complessiva pattuita. Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c., la Corte ha ritenuto corretta, benché sintetica, la motivazione del Tribunale, poiché il rimedio dell’arricchimento senza causa è sussidiario e non esperibile quando la pretesa principale sia fondata su titolo contrattuale.

Norme richiamate

  • art. 99 l. fall.

    Norma processuale richiamata come base dell’opposizione allo stato passivo.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato per la questione della data certa e dell’opponibilità ai terzi/fallimento della documentazione contrattuale.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazioni rilevanti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • artt. 112, 115 c.p.c.

    Richiamati per omessa pronuncia e pretesa errata valutazione del materiale probatorio.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Canoni ermeneutici richiamati per contestare l’interpretazione dei contratti; la Corte ribadisce che la loro applicazione è valutazione di fatto del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti propri del giudizio di legittimità.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per la dedotta nullità delle clausole sul prezzo.

  • art. 118 d.lgs. n. 163/2006

    Richiamato dalla ricorrente quale base della pretesa sostituzione del prezzo contrattuale con quello legale.

  • art. 118, comma 4, d.lgs. n. 163/2006

    La Corte evidenzia che la questione di nullità collegata a tale norma non risultava trattata nella sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova e al diniego della prova testimoniale/tecnica.

  • art. 2041 c.c.

    Rilevato come fondamento dell’azione di arricchimento senza causa, ritenuta non esperibile in presenza di una domanda principale contrattuale.

  • art. 2042 c.c.

    Richiamato per affermare la sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, per motivazione radicalmente illogica o per totale omissione dell’esame dei criteri interpretativi rilevanti.
  • Il ricorrente per cassazione che deduce la violazione dei canoni ermeneutici deve indicare specificamente quali regole siano state violate, in che modo il giudice di merito se ne sia discostato e riportare il testo contrattuale rilevante; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del contratto.
  • Non sono proponibili per la prima volta in cassazione questioni di nullità o altri temi che non risultino trattati nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi con precisione di averli già devoluti al giudice di merito e ne specifichi la sede processuale.
  • Le richieste istruttorie sono inammissibili quando sono dirette a provare circostanze non controverse o comunque irrilevanti rispetto al thema decidendum, specie se la controversia verte sull’esatto contenuto di una pattuizione contrattuale già ritenuta esaustiva dal giudice di merito.
  • L’azione generale di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario e non è esperibile quando la pretesa sia già azionata o comunque sia azionabile sulla base di un titolo contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContrattiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàArricchimento senza causa

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