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Ordinanza

Ordinanza n. 328/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento a) della deliberazione ARERA del 26 aprile 2022 n.177/2022/S/IDR, recante “IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”, notificata via P.E.C. il 28 aprile 2022, nelle parti in cui ha disposto: 1. “di accertare la violazione, da parte di AMAP S.p.A., nei termini di cui in motivazione, della deliberazione 108/2015/R/idr; dell'art. 32, comma 1, del MTT e dell'art. 25, commi 1 e 2, del MTI nonché del punto 3.4.2 delle Istruzioni per la compilazione di cui alla determinazione 2/2012 TQI; dell'art. 4, comma 1 del MTT e dell'art. 25, commi 1 e 2 del MTI nonché del punto 3.4.1.7 delle Istruzioni per la compilazione di cui alla determinazione 2/2012 TQI; degli articoli 3, commi 1 e 4 e 4, comma 2 della deliberazione 86/2013/R/idr; dell'art. 5, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr; dell'art. 4, comma 3, della deliberazione 86/2013/R/idr; dell'art. 4, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr; dell'art. 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr;”; 2. (…) di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 285.000 (duecentoottantacinquemila) di cui euro 100.000 per la violazione della deliberazione 108/2015/R/idr; euro 120.000 per la violazione dell'art. 32, comma 1, del MTT e dell'art. 25, commi 1 e 2, del MTI nonché del punto 3.4.2 delle Istruzioni per la compilazione di cui alla determinazione 2/2012 TQI; dell'art. 4, comma 1 del MTT e dell'art. 25, commi 1 e 2 del MTI nonché del punto 3.4.1.7 delle Istruzioni per la compilazione di cui alla determinazione 2/2012 TQI; euro 10.000 per la violazione degli articoli 3, commi 1 e 4 e 4, comma 2 della deliberazione 86/2013/R/idr; dell'art. 5, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr; dell'art. 4, comma 3, della deliberazione 86/2013/R/idr; dell'art. 4, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr; euro 55.000 per la violazione dell'art. 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr;”; b) della deliberazione AEEGSI del 12 maggio 2017 n.322/2017/S/IDR, avente ad oggetto “AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” nei confronti dell'AMAP S.p.A., notificata via P.E.C. il 16 maggio 2017; c) della comunicazione del 28 gennaio 2022, contenente le risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con deliberazione ARERA n.322/2017/S/IDR, notificata via P.E.C. in pari data; d) di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, anche non conosciuto. 2) Condanna di ARERA a restituire all'AMAP S.p.A. l'importo della sanzione già versato, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo

Giustizia amministrativa202201111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA recante irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e adozione di un provvedimento prescrittivo per violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, unitamente agli atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società gestrice del servizio idrico integrato ha impugnato la deliberazione ARERA n. 177/2022/S/IDR, con cui l’Autorità ha accertato una serie di violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato e ha irrogato una sanzione complessiva di 285.000 euro, nonché la deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio e la comunicazione delle risultanze istruttorie. È stata inoltre chiesta la restituzione della sanzione eventualmente già versata, con interessi. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a indicare l’oggetto delle impugnazioni e la necessità di acquisire deduzioni dell’Autorità.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né esaminato i motivi di ricorso. In vista dell’udienza di merito già fissata per il 15 luglio 2026, ha disposto un incombente istruttorio a carico di ARERA: l’Autorità, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato e mediante il dirigente competente, dovrà depositare entro il 28 aprile 2026 deduzioni sintetiche e documentate sulla vicenda, fornendo anche informazioni su eventuali fatti sopravvenuti o provvedimenti rilevanti per verificare il permanere dell’interesse alla decisione o comunque suscettibili di incidere sull’esito della causa. L’udienza di merito è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa processuale nell’ordinanza, senza una specifica interpretazione esposta nel testo.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori, senza una specifica interpretazione esposta nel testo.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieServizio idrico integratoIstruttoria processuale
RamiAutorità indipendenti e regolazioneServizi pubbliciProcesso amministrativo

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